Documenti - Accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti previsto dalla legge 241 del 1990, tutela interessi giuridici particolari da parte di soggetti portatori di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso" e si esercita con la visione o l’estrazione di copia
di documenti amministrativi.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
Accesso agli atti
Documenti
- Accesso agli atti - richiestaRichiesta di accesso documentale / procedimentale aggiornata a marzo 2021
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietàArticolo 46 e 47 D.P.R. 445/2000
- Diniego o ritardo nell’accesso civico generalizzato richiesta di riesame al RPCTAggiornato a marzo 2021
- Richiesta di accesso civico generalizzatoAggiornato a marzo 2021
- Richiesta di accesso civico sempliceAggiornato a marzo 2021
- Richiesta di intervento al titolare del potere sostitutivoAggiornato a giugno 2022