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Documenti - Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti previsto dalla legge 241 del 1990, tutela interessi giuridici particolari da parte di soggetti portatori di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso" e si esercita con la visione o l’estrazione di copia
di documenti amministrativi.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

Accesso agli atti

  • Accesso agli atti - richiesta

    Richiesta di accesso documentale / procedimentale aggiornata a marzo 2021

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazioni - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

    Articolo 46 e 47 D.P.R. 445/2000

  • Diniego o ritardo nell’accesso civico generalizzato richiesta di riesame al RPCT

    Aggiornato a marzo 2021

  • Richiesta di accesso civico generalizzato

    Aggiornato a marzo 2021

  • Richiesta di accesso civico semplice

    Aggiornato a marzo 2021

  • Richiesta di intervento al titolare del potere sostitutivo