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La legislazione sui residui di prodotti fitosanitari nei prodotti alimentari fa parte delle norme che tendono a tutelare la salubrità degli alimenti.
Tale legislazione ha origine infatti dalla legge sulla "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" (legge n.283 del 30/04/1962 modificata dalla legge n. 441 del 26/02/1963).
Sulla base di tale legge è previsto che per ogni sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari ammessi all'impiego il Ministero della Sanità stabilisca con propria ordinanza:

  • i valori massimi legali dei residui ammissibili
  • l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta delle colture agricole e per le derrate alimentari immagazzinate l'intervallo minimo che intercorre tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo (tempo di carenza o intervallo di sicurezza)

Tale impostazione è stata poi estesa fino a prevedere i valori massimi legali di residui anche su alimenti non trattati direttamente ma ai quali la contaminazione potrebbe pervenire per via indiretta o involontaria (es. alimenti di origine animale, acque destinate al consumo umano ecc).

Nel Decreto del Ministero della Salute del 27/08/2004 sono contenute, in particolare, le seguenti informazioni:

  • i limiti massimi consentiti di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari nei prodotti destinati all'alimentazione sia di origine vegetale che animale (compresi i prodotti di metabolizzazione, di degradazione o reazione delle sostanze attive); oltre ai prodotti agricoli vegetali e animali destinati all'alimentazione vengono considerati anche i prodotti alimentari ottenuti per trasformazione dei primi
  • è riportata una lista di composti ammessi all'impiego agricolo, con l'indicazione delle colture sulle quali è consentito il trattamento
  • gli intervalli di sicurezza da osservare, tra il trattamento e la raccolta per ogni singola coltura
  • per ogni singolo composto autorizzato sono fissate le quantità massime di residui ammissibili nelle colture trattate o nei prodotti alimentari specificati. Per prodotti agricoli vegetali e animali non considerati negli allegati è previsto un residuo massimo di 0,01 mg/Kg (valore analitico)
  • sono fissate le quantità massime ammissibili di composti che potrebbero ritrovarsi a seguito di contaminazione ambientale indiretta o pregressa
  • per i prodotti agricoli vegetali importati, derivanti da colture non oggetto di coltivazioni in Italia e per le sostanze non elencate nello specifico allegato relativo ai limiti di residui sui prodotti vegetali è previsto un residuo massimo di 0,01 mg/Kg (valore analitico)

Per la maggior parte delle sostanze per le quali vengono proposti valori di quantità massime ammissibili, i possibili effetti tossici vengono previsti sulla base di studi condotti su animali da laboratorio.
La possibilità di estrapolare quantitativamente all'uomo elementi di tossicità ricavati su animali dipende da vari fattori, tra i quali importanti sono la scelta della specie animale, il tipo e la dimensione dell'esperimento, il tipo ed i rilievi effettuati ed il metodo utilizzato per l'estrapolazione.
I dati sulla tossicità cronica di un prodotto chimico sono ricavati da sperimentazioni su più specie animali a gruppi dei quali viene somministrata per lunghi periodi di tempo pari all'intera vita (intorno ai due anni) la sostanza chimica in esame, a dosi diverse e scalari.
La dose massima, tra quelle somministrate, che non provoca, nella specie animale più sensibile fra quelle utilizzabili, per l'intera vita , alterazioni avverse di alcun tipo viene indicata come dose senza effetto osservato (NOEL, Not Observed Effect Level). Altri tipi di saggi consentono di individuare eventuali possibilità di danni alle generazioni successive.
Il dosaggio, al quale non sono osservati effetti tossicologici significativi, viene espresso in mg/Kg di peso corporeo per giorno.
Per estrapolare all'uomo i dati ottenuti sugli animali, viene introdotto un fattore di sicurezza che tiene conto di possibili elementi di danno non accertabili, o della possibilità di una diversa sensibilità tra le diverse specie animali, del tipo di effetti eventualmente osservati a dosi alte ecc.

Mediante il fattore demoltiplicativi, in genere 100 o 1000 si tende cioè ad aumentare il grado di sicurezza nello stabilire la dose giornaliera ragionevolmente sprovvista di effetti tossici nell'uomo definita ADI (Aceptable Daily Intake) che viene pure espressa in mg/kg di peso corporeo per giorno. Tali fattori demoltiplicativi tengono conto inoltre, per la maggior parte delle sostanze, della possibilità di effetti dovuti alla contemporanea presenza di altre sostanze o fattori che possano avere un effetto somma. 

Legge 283/62 art. 5
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (modificata dalla Legge 26 febbraio 1963, n. 441)
E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a),b),c),d)f),g) (omissis…)
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la Sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate , tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

Decreto 27/08/2004
Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione
La quantità di principi attivi di prodotti fitosanitari o dei loro prodotti di trasformazione, presenti sulle parti edibili dei vegetali al momento della raccolta, dipende soprattutto dalla natura della sostanza ma anche da un certo numero di condizioni esterne come ad esempio fattori climatici, differenze di bioaccumulo nelle varie specie vegetali, condizioni di impiego del prodotto fitosanitario.

Ultima modifica: 14 Febbraio 2024