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Strutture a cui indirizzare le richieste di accesso civico:
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Tel: 0184 536 656

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: Dott. Simone Ascheri

L'istanza di accesso civico semplice deve indicare i dati, le informazioni e i documenti richiesi. Non è necessario indicare la motivazione della richiesta, che è gratuita, fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Azienda per la riproduzione.
La richiesta deve essere inviata utilizzando l'apposito modulo, anche per via telematica, all'URP, allegando copia del documento di identità in corso di validità. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento scritto e motivato entro 30 giorni dalla richiesta.
Nel caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo utilizzando l'apposito modello.
Delibera di assegnazione del potere sostitutivo: Delibera n. 444 del 13/06/2013 Regolamento aziendale in materia di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento amministrativo e in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e dell'art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011 - approvazione

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 5 Accesso civico

  1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
  2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
  3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
  4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
  5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
  6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

Ultima modifica: 23 Ottobre 2023

Documenti
  • Richiesta di accesso civico semplice
  • Richiesta di intervento al titolare del potere sostitutivo