Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 29/17 per consentire la effettuazione di controlli ufficiali gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (M.O.C.A) devono comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Sono esentati dalla comunicazione gli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale.
Come procedere
Gli operatori che intendano avviare l'attività di produzione e/o distribuzione all'ingrosso di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti devono provvedere a comunicare all'Asl territorialmente competente gli estremi identificativi dell'azienda e la tipologia di Moca prodotto e/o distribuito inviando tramite raccomandata a/r o Pec il modello di comunicazione allegato, allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante.
La procedura comporta la registrazione nell'elenco delle aziende produttrici/distributrici di Moca ai fini della predisposizione ed attuazione dei controlli ufficiali ; non viene rilasciata alcuna attestazione, pertanto si consiglia vivamente, per non incorrere nella sanzione prevista dal D.lgs 29/17 in caso di omessa comunicazione, di tenere copia del modulo inviato e della ricevuta di avvenuta consegna della Pec inviata.
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti. (17G00040) (GU n.65 del 18-3-2017)
Per informazioni
Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione - via Aurelia, 97 - 18038 Bussana di Sanremo (IM)
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