Descrizione del servizio
I sottoprodotti di origine animale (SOA), ottenuti prevalentemente dallo smaltimento delle carcasse animali, dalla macellazione di animali e dalla produzione di alimenti di origine animale, costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica, animale e ambientale; pertanto, in base al livello di rischio sono suddivisi in tre categorie:
- Categoria 1: Destinati solo allo smaltimento
- Categoria 2: Non destinati all'alimentazione animale
- Categoria 3: Non destinati all'alimentazione umana
Il Servizio veterinario dell'ASL – Struttura Semplice Dipartimentale Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche effettua controlli e rilascia autorizzazioni per lo svolgimento di alcune attività correlate all'utilizzo dei SOA. Le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (SOA) o di prodotti derivati (PD) sono soggette all'obbligo di registrazione o riconoscimento.
Non devono essere registrate o riconosciute le attività che generano sottoprodotti e che sono già riconosciute o registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004.
A chi è destinato il servizio
Attività soggette a registrazione
Attività relative all’art. 23 del Regolamento CE 1069/2009:
- Trasporto
- Oleochimico
Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall’alimentazione degli animali (art. 36), ex impianti tecnici, quali:
- Concerie
- Attività di tassidermia
- Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini
- Lavorazione di ossa per produzione di porcellana, colle, gelatine
- Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti)
- Uso di sottoprodotti per l’alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18)
- Centri di raccolta, definiti all’Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011
- Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici)
- Immissione in commercio (intermediari)
Destinatari-Impianti/Attività soggette a Riconoscimento
Attività relative all’ art. 24 del Regolamento CE 1069/2009:
- Trasformazione, secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 o con metodi alternativi
- Incenerimento e coincenerimento, diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva 2000/76/CE
- Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati
- Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
- Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti (ex impianti tecnici)
- Compostaggio
- Biogas
- Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito) mediante operazione di:
- Cernita
- Taglio
- Refrigerazione
- Congelamento
- Salagione
- Altro
- Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito)
- Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere:
- Smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento
- Usati come combustibile
- Usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE n. 183/2005)
- Usati come fertilizzanti organici o ammendanti (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione)
Come procedere
La notifica/istanza, corredata dalla documentazione prevista, deve essere presentata dall’Operatore (o impresa) che svolge effettivamente l’attività o presso l'Ufficio Veterinario competente per territorio (Imperia, Sanremo, Bordighera) nei giorni e negli orari sottoindicati, oppure a mezzo PEC all’indirizzo
Registrazione
Gli operatori devono presentare Notifica di Inizio attività al Servizio Veterinario - Struttura Semplice Dipartimentale Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche, utilizzando il modello C10 allegato corredato dalla documentazione prevista.
L’Operatore, al momento della presentazione della notifica, dichiara di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e dal Reg. (UE) 142/2011 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell’attività svolta.
Il Servizio Veterinario:
- Verifica la congruità e la completezza della documentazione presentata;
- Assegna all'Operatore un numero ufficiale di identificazione inserendolo nel sistema S.INTE.S.I.S.- Strutture;
- Provvede a comunicare il numero ufficiale di identificazione al Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale della Regione Liguria affinché l'Operatore sia inserito nell'elenco nazionale del Ministero della Salute;
- Notifica all'Operatore il numero ufficiale di identificazione;
- L’Operatore può iniziare l’attività successivamente alla presentazione della notifica e alla contestuale richiesta di registrazione presso il Servizio Veterinario; la verifica dei requisiti avviene nell’ambito delle attività di controllo ufficiale.
Riconoscimento
Tutti gli stabilimenti di nuova attivazione iniziano l’attività con un provvedimento di riconoscimento condizionato che verrà trasformato in definitivo a seguito di ulteriore sopralluogo con esito favorevole effettuato dal Servizio Veterinario - Struttura Semplice Dipartimentale Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche.
Ai fini del riconoscimento degli stabilimenti è prevista la seguente procedura:
- Il titolare/responsabile dello stabilimento presenta al Servizio Veterinario - Struttura Semplice Dipartimentale Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche, la domanda di riconoscimento (allegato C2) in duplice copia di cui una in bollo ( marca da bollo euro 16,00), corredata dalla documentazione elencata nella stessa;
- A seguito della presentazione dell’istanza di riconoscimento, il Servizio veterinario:
- Verifica la correttezza formale dell’istanza e la completezza della documentazione allegata;
- Effettua il sopralluogo ispettivo presso l’impianto;
- In caso di esito favorevole, adotta il provvedimento di riconoscimento condizionato;
- Provvede a trasmettere il numero di riconoscimento condizionato all’operatore interessato, il quale può così iniziare l’attività e ad aggiornare l’elenco nazionale degli stabilimenti (S.INTE.S.I.S. - Strutture).
Successivamente al rilascio del numero di riconoscimento condizionato il personale afferente alla Struttura Semplice Dipartimentale Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche:
- effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare l’impianto in attività, prescrivendo, qualora necessario, gli eventuali interventi correttivi ed i tempi di adeguamento;
- Ad esito favorevole del sopralluogo, adotta il riconoscimento definitivo.
- Nel caso siano stati prescritti interventi di adeguamento, il riconoscimento condizionato può essere prorogato per un tempo concordato in sede di sopralluogo e comunque non superiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Il Dipartimento della salute e dei servizi sociali - Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale della Regione Liguria riceve dalla ASL comunicazione dei riconoscimenti attribuiti in forma condizionata e definitiva ed effettua, se del caso, la supervisione di conformità in loco, in accordo con il Servizio veterinario Asl.
Comunicazione per acquisizione automezzo/contenitore adibiti al trasporto di SOA o Prodotti Derivati
Le imprese che trasportano sottoprodotti o prodotti derivati devono comunicare al Servizio Veterinario - Struttura Semplice Dipartimentale Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche l'elenco dei veicoli e/o contenitori in loro possesso ed eventuali variazioni (Allegato B).
Il Servizio Veterinario:
- verifica la congruità e la completezza della documentazione presentata;
- provvede a registrare in un apposito elenco i veicoli e/o contenitori adibiti al trasporto, assegnando un codice di identificazione;
- comunica alla Ditta le caratteristiche e le indicazioni che devono essere riportate sulla targhetta inamovibile identificativa dell’automezzo/contenitore da apporre sugli stessi.
Comunicazione Variazioni
- Le variazioni anagrafiche, impiantistiche, produttive o strutturali, le richieste di revoca registrazione/riconoscimento, la dismissione di automezzi/contenitori, la cessazione di attività, vanno sempre comunicate al Servizio Veterinario - Struttura Semplice Dipartimentale Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche.
Tariffa
La registrazione e il riconoscimento di Operatori ai sensi del Reg (CE) 1069/2009 prevedono il versamento di importi variabili a seconda della tipologia di operazione da eseguire. L’Operatore interessato deve contattare la segreteria per l’emissione dello specifico bollettino PagoPA e le relative istruzioni di pagamento.
Normativa di riferimento
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Regolamento (CE) 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
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Regolamento (UE) n.142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
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DGR. n. 687 del 14/06/2013
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DGR n. 1159 del 19/09/2014
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D.Lgs n. 32 del 02/02/2021
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DGR. n. 656 del 07/07/2022
Tempi medi della procedura
Trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Dove e quando andare
L'istanza di registrazione/riconoscimento può essere presentata: presso l'Ufficio Veterinario di Bussana di Sanremo - via Aurelia 97 - Tel. 0184 53 6879-6686, esclusivamente previo appuntamento telefonico oppure a mezzo PEC all’indirizzo:
