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Riferimenti normativi

Disposizioni previste dal Dpr 290/01 e dal D. Lgs 150/2012

Il DPR 290/01 all’art. 24, comma 6 recita che l'acquirente di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi all'atto dell’acquisto ed a tutti gli effetti, assume la responsabilità della idonea conservazione e dell'impiego del prodotto, apponendo, a tale scopo, la propria firma su apposito modulo numerato progressivamente a cura del venditore, conforme al modello di cui all'allegato 1 (dello stesso DPR), compilato in duplice copia, di cui una resta in possesso del venditore e l’altra viene consegnata all'acquirente. Il comma 6 dell’articolo 24 del DPR 290/01 (con decorrenza dal 26 novembre 2015) è stato abrogato dal D. Lgs 150/12 , tuttavia. In questa fase di transizione e armonizzazione delle diverse norme, qualora tali moduli vengano ancora rilasciati, gli stessi dovranno essere conservati dall'acquirente, congiuntamente alle fatture di acquisto, per 3 anni come previsto all’art. 16 comma 4 del D.Lgs 150/2016.

Attualmente il D. Lgs 150/2012 all'art. 16, comma 4 stabilisce che ..." Il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquist , dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tosssici , tossici e nocivi". 

Ultima modifica: 14 Febbraio 2024