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Che cosa si intende per registro dei trattamenti

Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una coltura agraria. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per l’anno successivo a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati

Su tale registro devono essere riportati:

  • I dati angrafici relativi all'azienda
  • La denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari
  • La data del trattamento
  • Il prodotto utilizzato e la relativa quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri
  • L’avversità che ha reso necessario il trattamento

N.B.: soltanto per i trattamenti effettuati su colture destinate all’alimentazione si ritiene indispensabile che venga riportata anche la data di raccolta al fine di poter verificare il rispetto del tempo di carenza.

Chi deve possedere e compilare il registro dei trattamenti e chi è esentato

  • Il comma 3 dell'art. 16  del D. Lgs  150/2012 prevede che gli acquirenti e degli utilizzatori di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, conservino presso l’azienda di un registro dei trattamenti ("quaderno di campagna") dove devono essere riportati i trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. La conservazione persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio.
    Le Organizzazioni professionali di categoria possono fornire assistenza tecnica ai soggetti interessati, fermo restando che il registro dovrà rimanere in azienda per le eventuali verifiche delle autorità regionali competenti.
  • Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio, che utilizzino prodotti fitosanitari ad “uso non professionale”.

Dove reperire il registro dei trattamenti

Il registro dei trattamenti può essere reperito presso le Associazioni di categoria degli agricoltori.
È inoltre disponibile sul sito internet Agriligurianet.it il Quaderno di campagna predisposto dalla Regione Liguria, previsto dalle norme comunitarie sulla condizionalità, che tra le altre registrazioni comprende anche quelle relative ai trattamenti).
Qualora il registro dei trattamenti venga predisposto direttamente dal titolare dell'azienda dovrà contenere tutte le informazioni previste dall'art. 16, comma 3 del D. Lgs. 150/2012 e quanto ancora applicabile della Circolare MiPAF del 30.10.2002.

Conservazione del registro dei trattamenti

Il registro dei trattamenti deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati .

Guida alla compilazione del registro dei trattamenti

Cosa occorre annotare sul registro dei trattamenti
Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari  devono  annotare i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti utilizzati in azienda ( classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti e non classificati o analoghi prodotti etichettati in base alla classificazione CLP) entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Scopo del registro dei trattamenti
Scopo del registro è quello di fornire il quadro complessivo della pressione ambientale derivante dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari dell'azienda. Dal registro possono essere ricavate essenziali informazioni circa la correttezza degli usi dei prodotti fitosanitari, sotto il profilo ambientale, fitosanitario ed economico oltre che sanitario.

Titolare
L'acquirente e l'utilizzatore di prodotti fitosanitari è generalmente il titolare dell'azienda, il registro dei trattamenti rappresenta un adempimento a carico del titolare (proprietario o conduttore dell’azienda agricola) che al termine dell'anno solare deve sottoscriverlo.

Persona diversa dal titolare
Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti fitosanitari. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

Contoterzista
Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo (di cui all'allegato 4 della Circolare MiPAF 30.10.2002), rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. 

Cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari
Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell’associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega scritta dai soci.

Trattamenti su derrate alimentari immagazzinate
Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Modulistica
La modulistica già adottata dalle aziende agricole in attuazione di provvedimenti regionali, nazionali o comunitari che prevedono, fra l'altro l'annotazione degli interventi fitosanitari, se corredata od integrata di tutte le informazioni previste dal D. Lgs 150/2012 costituisce a tutti gli effetti il registro dei trattamenti.

Riferimenti normativi

D. Lgs  150/2012,  art. 16, comma 3 . 
Circolare del Circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle Politiche Agricole Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari. ( per gli aspetti non in contrasto con l’art. 16 del D. Lgs 150/12).

(*) Il Quaderno di campagna, predisposto dalla Regione Liguria, è previsto dalle norme comunitarie sulla condizionalità, e tra le altre registrazioni comprende anche quelle relative ai trattamenti.
(questa parte è stata concordata col Dr. Agronomo Ivano Massone del Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile – Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari – Imperia)

Ultima modifica: 14 Febbraio 2024