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Trasporto di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) dall'azienda al centro di raccolta autorizzato

  • A. Iscrizione all'Albo dei gestori ambientali (D. Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 212)
    • Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi (ad esempio contenitori vuoti di prodotti fitosanitari bonificati) come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente* senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministero dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
    • Le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che eccedono i 30 Kg o i 30 litri al giorno devono essere iscritte all'Albo dei trasportatori con procedura ordinaria.
    * Per la Regione Liguria la sezione regionale dell'Albo ha sede in piazza De Ferrari n°2 - 16124 Genova.

    Esclusione dall'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali
    Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientale gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, nei seguenti casi: 

    • a) per il trasporto dei propri rifiuti speciali effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183 del D.Lgs 152/2006.
      (Per “circuito organizzato di raccolta si intende il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;).
    • b) per il trasporto dei propri rifiuti speciali , in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 Kg al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento

     

  • B. Formulario per il trasporto dei rifiuti) (D. Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 193
    Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione, in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al detentore. Il detentore dei rifiuti ( ente, azienda agricola ecc.) quindi deve avere in archivio 2 copie del formulario,  di cui una (IV copia) sottoscritta dall’impianto destinatario del rifiuto. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.
    Il formulario di identificazione viene numerato e vidimato dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di Commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti FIR è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. 
    Il formulario deve contenere:
    • nome e indirizzo del produttore e del detentore
    • origine, tipologia e quantità del rifiuto
    • impianto di destinazione
    • data e percorso dell'instradamento
    • nome e indirizzo del destinatario
    Il formulario di identificazione deve essere:
    • redatto in quattro esemplari
    • compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore del rifiuto
    • controfirmato dal trasportatore
    Copie del formulario devono rimanere:
    • 1 copia presso il produttore o il detentore del rifiuto
    • le altre 3 copie controfirmate e datate in arrivo dal destinatario sono acquisite: una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al produttore/detentore del rifiuto

    Il formulario di trasporto è sempre necessario per il trasporto di rifiuti pericolosi.

  • C. Documento di conferimento ( Art. 3 lettera d)- Accordo di programma)
    Nel caso in cui il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi ricompresi tra le tipologie oggetto dell'Accordo di programma e destinati al conferimento presso centri gestiti in concessione di pubblico servizio o punti di raccolta aziendali (di cui all'articolo 3 lettera b) dell'Accordo stesso) ecceda le quantità di Kg 30 o litri 30 al giorno il formulario può essere sostituito, ad ogni effetto, dal documento di conferimento (allegato 3 dell'Accordo di programma). Il documento andrà redatto in duplice copia, una delle quali dovrà essere consegnata, all'atto del conferimento, al gestore del centro o punto di raccolta aziendale mentre l'altra andrà conservata dal trasportatore per un anno.

Il formulario di trasporto non è necessario:

  • per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto pubblico e per il trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato dal produttore del rifiuto (ad esempio azienda agricola) in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.  Sono considerati occasionali e saltuari  i trasporti di rifiuti effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno

per le imprese agricole che trasportano in conto proprio i propri  rifiuti speciali  (pericolosi e non pericolosi) codice civile se conferiti  al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione

Inoltre NON è considerato trasporto:
- la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, in quanto non è considerata trasporto ai fini della normativa sui rifiuti qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.
- Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo

Ultima modifica: 08 Febbraio 2024