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Terreni confinanti con abitazioni, appezzamenti a proprietari diversi o coltivati a specie vegetali destinate all'alimentazione, aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Consigli e suggerimenti, di possibile divulgazione anche da parte dei Comuni.

  • Utilizzare, a parità di efficacia, prodotti fitosanitari (fitofarmaci) meno tossici e che non diano luogo a inconvenienti igienici (esempio emissioni di odori sgradevoli)
  • Per l’utilizzo dei prodotti  fitosanitari, indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo,  è necessario aver conseguito il patentino per l'acquisto e l'utilizzo. ( gli utilizzatori non professionali, privi di patentino, potranno acquistare utilizzare esclusivamente prodotti che recano in etichetta la scritta “prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali”. )
  • In caso di trattamenti effettuati in prossimità di aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili ( es. parchi , giardini pubblici, , campi sportivi, strutture sanitarie, aree verdi all’interno di plessi scolastici ecc.)  attenersi a quanto stabilito dal DM 22 /01/2014 (PAN) punto A.5.6. ( in particolare in merito alla  scelta dei prodotti da utilizzare e alle distanze da rispettare) , o da specifiche disposizioni/ordinanze comunali,  se presenti.
  • Informare gli abitanti delle case vicine prima di ogni trattamento, indicando la data, il tipo di trattamento stesso e il tempo di carenza del prodotto
  • Non eseguire i trattamenti in presenza di persone estranee al trattamento o animali
  • Evitare l'uso di prodotti fitosanitari (fitofarmaci) in prossimità di pozzi, sorgenti, impianti acquedottistici, corsi d'acqua, strade di elevato passaggio
  • Non contaminare fognature, terreni coltivati vicini ai campi trattati, gli incolti che ospitano flora e fauna selvatica;
  • Effettuare i trattamenti nelle ore fresche della giornata, al mattino presto e in ogni caso non oltre le 10 e la sera non prima delle 17.
  • Non trattare nelle ore più calde della giornata e in presenza di vento
  • Leggere sempre attentamente le istruzioni d'uso indicate in etichetta ed attenersi a tali istruzioni per quanto riguarda le dosi e le modalità d'impiego dei prodotti. (Si ricorda che possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute e che tali prodotti possono essere acquistati soltanto presso rivendite regolarmente autorizzate)
  • Utilizzare, se possibile, attrezzature e irroratrici che permettano di trattare esclusivamente la coltura interessata, solamente all'interno del proprio appezzamento ed eliminino i fenomeni di potenziale deriva del prodotto
  • Mantenere le macchine irroratrici in condizioni tecniche ottimali, al fine di perseguire un risparmio della quantità utilizzata, limitando gli sprechi e la conseguente emissione di prodotto non necessario nell'ambiente
  • Durante il trattamento, quale che sia il prodotto utilizzato, adottare ogni mezzo di protezione idonea per evitare la deriva delle sostanze utilizzate nelle proprietà confinanti ed eliminare così inconvenienti a persone, animali o cose.
  • Qualora il prodotto utilizzato dovesse contaminare coltivazioni confinanti (soprattutto se si tratta di specie destinate all'alimentazione) ad esempio ortaggi, frutta ecc, dovrà essere contattato il proprietario del terreno per informarlo in merito a:
    • nome del prodotto utilizzato
    • compatibilità del prodotto con la coltura contaminata
    • tempo di carenza del prodotto stesso
  • Esporre negli appezzamenti trattati un cartello indicante l'avvenuta effettuazione del trattamento; non utilizzare assolutamente a tale scopo la bottiglia vuota appesa alle piante trattate
  • Non abbandonare mai, nemmeno temporaneamente, contenitori di fitofarmaci, pieni o vuoti che siano, in luoghi di libero accesso
  • Smaltire i contenitori vuoti di fitofarmaci attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente D. Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale - parte quarta) o dall'Accordo di programma sui rifiuti agricoli della Regione Liguria (per le parti non in contrasto con la nuova normativa
  • Qualora nonostante gli accorgimenti sopra esposti si verifichino particolari problematiche contattare tecnici agrari (presso strutture pubbliche, private o liberi professionisti) al fine di individuare i prodotti efficaci sull'avversità da combattere tra quelli che creano minor disturbo e che presentano una minore tossicità.
  • In caso di problemi tali da richiedere l'intervento di autorità competenti in materia di igiene, di sicurezza ecc., attenersi strettamente alle disposizioni impartite dalle stesse. Si ricorda a tal proposito che l'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) prevede che chiunque non osservi un provvedimento impartito dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 260.

Analogo avviso già predisposto e adottato dal Comune di Diano S. Pietro (IM)

Si riportano di seguito gli articoli 650 e 674 del Codice penale:

Articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

Articolo 674 del codice penale (getto pericoloso di cose)
Chiunque getta o versa, in luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone ovvero nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

Questa parte è stata elaborata congiuntamente con il dott. Agronomo Ivano Massone del Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile – Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari – Imperia

Ultima modifica: 14 Febbraio 2024