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Principali adempimenti a carico dei rivenditori di prodotti fitosanitari

Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosaniatri e coadiuvanti

  • D. Legislativo 150/2012, art. 8
  • Deliberazione della Giunta Regionale n. 19 del 13/01/2015
  • Deliberazione della Giunta Regionale n. 334 del 20.03.2015 (formazione)
  • Decreto n. 1219 del 18/05/2015 (crediti formativi)

Chiunque venda prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari deve essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.

Rilascio

Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato alle persone maggiorenni in possesso di diploma o  laurea in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie (art. 8  del D. Lgs 150/2012),  che abbiano frequentato apposito corso di formazione (minimo 25 ore) ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell’allegato 1 del D. lgs 150/2012.

Rilascio del certificato di abilitazione in Liguria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 19 del 13/01/2015
Il Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e/o di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, viene rilasciato dal Settore Fitosanitario Regionale

Il rilascio del suddetto certificato , ai soggetti in possesso di uno dei titoli di studio sopra elencati, è subordinato:

  • a. alla partecipazione ad un corso di formazione . Tale corso non può essere inferiore a 25 ore (almeno 75% della frequenza).
  • b. alla successiva valutazione positiva riportata dai soggetti interessati alla fine di una prova tendente ad accertare le conoscenze acquisite sugli argomenti previsti dalla vigente normativa.

Validità

Il certificato di abilitazione ha validità 5 anni ed alla scadenza viene rinnovato, su richiesta del titolare , previa verifica della partecipazione  a specifici corsi di aggiornamento della durata di 12 ore o acquisizione di crediti formativi nell’arco dei cinque anni.
Le abilitazioni alla vendita rilasciate o rinnovate prima dell’entrata in vigore della più recente normativa, possono essere rinnovate , secondo le nuove procedure , anche se i titolari di dette abilitazioni non sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal D. Lgs 150/12.

Sospensione e revoca

Il Settore Fitosanitario Regionale è la struttura regionale competente alla  sospensione  e alla revoca del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

Autorizzazione sanitaria al commercio e alla vendita di prodotti fitosaniatri e coadiuvanti

  • DPR 290/01 articoli 21 e 22
  • Deliberazione Giunta Regionale 160 del 20.02.2002

Art 21 DPR 290/01, commi 1 e 2

  • La persona titolare di un'impresa commerciale o la società che intende ottenere l’autorizzazione al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla istituzione, gestione dei depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, presenta domanda all’autorità sanitaria individuata dalla regione (in Liguria Il Sindaco del Comune dove è ubicata l’attività
  • Il richiedente prepone a ciascun deposito o locale di vendita un institore o un procuratore o una persona maggiorenne, per la gestione di esso, salva la facoltà del titolare dell’impresa, se si tratta di persona fisica, di assumere personalmente la gestione di un locale. In ogni caso tali soggetti devono essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.

Art 21 DPR 290/01, comma 3

La domanda deve contenere:

  1. Nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se si tratta di persona fisica, e sede dell’impresa o ragione sociale o denominazione sociale e sede legale, se si tratti di società.
  2. Sede dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari.
  3. Classificazione di prodotti e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari che si intende commerciare o vendere.
  4. Nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione alla vendita , dell’institore o del procuratore o di chi è preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita. (con il termine di "locale" si intende anche un gruppo di locali , tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito)

Allegati alla domanda:

  • pianta, in scala non inferiore a 1:500 del locale adibito al commercio, alla vendita ed al deposito dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti
  • dichiarazione con firma autenticata dell'institore o procuratore o di chi assume l'incarico

Rilascio autorizzazione sanitaria al commercio e alla vendita di prodotti fitosaniatri

L’autorizzazione sanitaria al commercio e alla vendita di prodotti fiotosanitari e relativi coadiuvanti viene rilasciata, nella nostra Regione, dal Sindaco del Comune territorialmente competente, ai sensi del DPR 290/01 (artt. 21 e 22) e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 20.02.02.Il DPR 290/01 prevede che il rilascio avvenga da parte dell’autorità sanitaria individuata dalla regione, previa visita di idoneità, effettuata dalla Azienda U.S.L. competente per territorio, dei locali da destinarsi alla vendita e previo accertamento che il titolare dell’impresa o la persona da esso preposta all'esercizio del commercio e della vendita sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.La Circolare 15/93 prevede inoltre che, il riconoscimento di idoneità dei locali da parte dei servizi competenti dell'Azienda sanitaria sia subordinato al rilascio del certificato prevenzione incendi (C.P.I.) o nulla osta provvisorio (N.O.P.) da parte dei vigili del fuoco, quando le proprietà fisico-chimiche dei prodotti in deposito e le quantità stoccate lo richiedano. La richiesta di autorizzazione sanitaria inoltrata al Sindaco, sia in caso di attivazione di nuova attività da svolgere in locali di nuova costruzione o già esistenti sia in caso di trasformazione o ampliamenti di locali presso attività di vendita e deposito di prodotti fitosanitari già autorizzate, deve essere valutata da Enti diversi a seconda della natura e delle quantità delle merci commercializzate. Pertanto al fine del rilascio della prevista Autorizzazione Sanitaria occorrono:

  1. Valutazione del comune:
    • Urbanistiche: ubicazione dei locali rispetto a quanto previsto dal PRG
    • Edilizie: conformità della costruzione al Regolamento Edilizio e alle Norme Tecniche di attuazione
    • Destinazione d’uso dei locali
  2. Valutazione dell'azienda USL
    • verifica della conformità dei locali a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n ° 15 del 30/04/1993 in relazione agli aspetti igienico sanitari e di sicurezza degli ambienti di lavoro
    • verifica del possesso del certificato di abilitazione alla vendita per il preposto alla vendita nonché per eventuali altri addetti
    • verifica del possesso del registro di carico/scarico
    • verifica adempimenti al D. Lgs 626/94 in caso di presenza di lavoratori dipendenti
  3. Valutazione dei vigili del fuoco (qualora sia necessario il rilascio del Certificato prevenzione incendi)

Registro (cartaceo o informatizzato)

  • Registro dei quantitativi venduti (D. Lgs 150/12, art. 10; D.M. 22/01/2014 punto a.1.14)

Al momento della vendita di prodotti fitosanitari o coadiuvanti ad utilizzatori professionali, il rivenditore ha l’obbligo  di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero di codice dell’abilitazione dell’acquirente.

  • Registro dei quantitativi acquistati (D.M. 22/01/2014 punto a.1.14)

Anche i quantitativi dei prodotti fitosanitari acquistati devono essere registrati in ordine cronologico su apposito registro.

Altri adempimenti a cui soggetti i rivenditori di prodotti fitosanitari durante la loro attività di vendita

  • Verifica del possesso di abilitazione  all'acquisto (patentino) e registrazione dei prodotti venduti (articolo 25 del DPR 290/01 e articoli 9  e 10 D. Lgs 150/2012 )
    Al momento della vendita di prodotti fitosanitari o coadiuvanti ad utilizzatori professionali, il rivenditore ha l’obbligo di accertare la validità del  certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo e l’identità dell’acquirente  e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero di codice dell’abilitazione dell’acquirente
  • Dichiarazione dati di vendita
    (art. 16 D. Lgs 150/2012)
    Ogni venditore di prodotti fitosanitari deve dichiarare, entro la fine di febbraio di ogni anno, i quantitativi di tutti i prodotti fitosanitari venduti, indipendentemente dalla classe tossicologica di appartenenza degli stessi, trasmettendo i dati al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), in via telematica, con le modalità indicate dal Ministero delle Politiche  Agricole Alimentari e Forestali.

Ultima modifica: 14 Febbraio 2024

Documenti
  • Nota ministero MiPAAF dati di vendita
  • Istruzioni MiPAAF per invio dati di vendita