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A chi è destinato il servizio

Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica.

Ai soggetti che risultino contagiati da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonchè agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.

Come procedere

I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo presentano la domanda in carta semplice alla Asl di residenza del danneggiato.
La domanda deve contenere i seguenti dati:

  • dati anagrafici del danneggiato
  • dati anagrafici dell'eventuale rappresentante/i o richiedenti (in caso di morte del danneggiato)
  • indicazione del danno per il quale si chiede l'indennizzo
  • elenco della documentazione allegata
  • indirizzo al quale inviare ogni comunicazione
  • firma del richiedente, in caso di minorenni o incapaci deve essere firmata da uno dei genitori o dal legale rappresentante
  • data di presentazione.

Alla domanda va allegata la documentazione amministrativa e sanitaria specifica.

In caso di morte dovrà essere presentata presso l'Asl dell'ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto (art.1 comma 3 della Legge 238/97 di modifica ed integrazione della L.210/92).

I termini per la presentazione della domanda decorrono dal momento in cui la persona danneggiata è venuta a conoscenza del danno e sono di 3 anni nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale, e di 10 anni nei casi di infezione da HIV (art. 3 della L. 210/92).

Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati è espresso dalla Commissione Medico Ospedaliera (C.M.O.) ex art. 1 D.P.R. 461/2001 che redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate.

Inoltre esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o lesioni e la vaccinazione, trasfusione, somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio.

Cosa occorre (documenti e moduli)

La domanda e la documentazione allegata comprovante la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente.

Per le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonchè la data dell'avvenuta infezione dai HIV.

La domanda deve essere presentata per Pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., per posta con raccomandata con avviso di ricevimento o personalmente all'indirizzo Via Aurelia 97, Bussana di Sanremo.

Per le persone che non hanno residenza in Italia viene considerata Asl di competenza quella a cui afferisce la struttura sanitaria presso la quale è avvenuta la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con sangue e derivati in occasione di servizio, la vaccinazione.

Nel caso di decesso a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste deve inoltre essere allegata documentazione comprovante la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e il seguente decesso.

Per le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonchè la data dell'avvenuta infezione da HIV o, se avvenuto, la data del decesso.

Le cartelle cliniche eventualmente allegate a titolo di documentazione sanitaria vanno sempre presentate in copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, poichè la presentazione di documentazione sanitaria non autenticata viene considerata elemento di non procedibilità.

Tempi medi della procedura

La Asl provvede, entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse.
Si occupa della trasmissione alla Commissione Medico Ospedaliera e della notifica del verbale all'interessato.

Avverso il giudizio della Commissione Medico Ospedaliera, l'interessato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 210/1992, può presentare ricorso al Ministero della Salute trasmettendolo all'ASL che ha notificato il giudizio della C.M.O. L'Asl provvederà poi al successivo inoltro.

Cosa spetta agli aventi diritto

I benefici previsti dalla Legge 210/92 e successive integrazioni e modificazioni sono:

  • indennizzo vitalizio costituito da un assegno bimestrale erogato a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda, il cui ammontare varia secondo la gravità del danno e viene aggiornato annualmente in base al tasso di inflazione programmato (art. 2, comma 1 e 2, L. 210/92). In ogni momento è possibile richiedere la revisione della categoria di danno per aggravamento della patologia per la quale si percepisce l'indennizzo (art. 6, L. 210/92)
  • indennizzo aggiuntivo non superiore al 50% di quello previsto al punto 1) per le persone danneggiate, che avendo contratto più di una patologia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), presentino domanda di doppia patologia (art. 2, comma 7, L. 210/92). Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo,un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della Salute con proprio decreto, in misura non superiore al 50% dell'indennizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno inferiore
  • importo aggiuntivo una tantum nella misura del 30%, per ogni anno, dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria, corrisposto su specifica domanda a coloro che a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica (art. 2, comma 2, L. 210/92)
  • quota ereditaria agli eredi delle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato, nel caso in cui la domanda di indennizzo sia stata prodotta in vita dal danneggiato e la morte sia sopraggiunta prima dell'erogazione dell'indennizzo
  • assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum di € 77.468,53 ai parenti aventi diritto che ne facciano domanda, nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni o dalle patologie irreversibili previste nella L. 210/92.

Dove e quando andare (sedi, orari)

Per eventuali informazioni è possibile contattare il numero 0184 536 887.

Ultima modifica: 27 Febbraio 2024