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Descrizione del servizio - Registrazione dell’utilizzo del farmaco veterinario in Apicoltura

Il decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 ha apportato importanti modifiche al sistema di tracciabilità dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, e a far data dal 28 gennaio 2022 tutte le registrazioni dei trattamenti sugli animali produttori di alimenti devono avvenire esclusivamente in formato elettronico. Per il settore apistico è stata tuttavia introdotta una deroga alla normativa, che prevede l'utilizzo di un registro cartaceo a pagine prenumerate e vidimato dal servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Asl che ha rilasciato il codice aziendale.

Tenuta dei registri dei trattamenti in apicoltura

L’apicoltore proprietario o detentore degli animali è il responsabile della tenuta del registro e delle relative registrazioni dei trattamenti. I trattamenti devono essere registrati entro 48 ore (in maniera analoga a quanto previsto per gli altri settori zootecnici) e i registri devono restare a disposizione delle Autorità Competenti per i controlli del caso e le ispezioni, per un periodo di almeno cinque anni dall’ultima registrazione. Il proprietario o detentore degli animali è inoltre tenuto a conservare le prove di acquisto dei medicinali veterinari utilizzati.
Se l’allevamento è autorizzato alla detenzione di scorte dal servizio veterinario territorialmente competente, i medicinali veterinari presenti devono essere oggetto di prescrizione medico-veterinaria.
Sono esentati dalla tenuta del registro cartaceo gli allevamenti familiari con meno di dieci alveari, per i quali l'obbligo di registrazione dei trattamenti e conservazione delle evidenze di acquisto dei medicinali utilizzati è assolto tramite registrazione semplice ai sensi del Capo III del Regolamento (CE) 852/2004, ad esempio con l'utilizzo di schede di compilazione da allegare ai manuali di corretta prassi.

Approvvigionamento del farmaco veterinario

L’approvvigionamento di medicinali veterinari deve avvenire esclusivamente attraverso canali ufficiali quali: distributori all’ingrosso autorizzati alla vendita diretta; rivenditori al dettaglio; esercizi commerciali per medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfettante per uso esterno per cui non è previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria.
Le organizzazioni di categoria possono svolgere il ruolo di intermediari per l’acquisto dei medicinali veterinari per conto degli allevatori. All’atto della consegna del medicinale veterinario acquistato per l’allevamento specifico, l’organizzazione rilascia la documentazione di acquisto necessaria per consentire all’allevatore di inserire tale informazione nel campo relativo al riferimento della documentazione di acquisto e di conservare la prova di acquisto.
In nessun caso le associazioni di categoria possono svolgere attività diretta di distribuzione e dispensazione di medicinali veterinari, non rientrando nelle categorie di rivenditori diretti o al dettaglio o di esercizi commerciali.

Destinatari del servizio

Gli apicoltori che allevano a scopi commerciali.

Come procedere

L’apicoltore che volesse richiedere la vidimazione del registro dei trattamenti dovrà consegnarlo al Servizio Veterinario della Asl 1 Liguria - S.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, presso l'Ufficio Veterinario di Bussana di Sanremo, previo appuntamento telefonico (0184 53 6879) o richiesta via mail (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

Cosa occorre (documenti e moduli)

  • Registro dei trattamenti da vidimare da parte del Servizio Veterinario dell’Asl, con un numero di pagine per la registrazione dei trattamenti congruo per le esigenze aziendali (come da modello Allegato 1);
  • Copia di un documento di identità in corso di validità;
  • Attestazione di versamento di euro 15,00 da effettuarsi tramite sistema PagoPA (contattare la Segreteria per l’emissione dell’avviso).

Tempi medi della procedura

Trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Normativa di riferimento

  • Regolamento (UE) 2019/6
  • Decreto Legislativo 218/2023
  • Decreto legislativo 158/2006
  • Piani di sorveglianza per Aethina tumida e Varroa anno 2024 Nota prot. N. 0011687-02/04/2024-DGSAF-MDS-P e successive modifiche e integrazioni
  • D.Lgs. 32/2021

Sedi e orari

Bussana di Sanremo - via Aurelia 97 - Tel. 0184 53 6879
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8 alle 12

Il servizio viene erogato sempre previo appuntamento.

Ultima modifica: 02 Ottobre 2025

Attività e informazioni correlate
Documenti
  • Modello per la registrazione dei medicinali veterinari somministrati alle api