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Preleva il modulo di Modulo di richiesta per controllo ispettivo micologico, da presentarsi all'Asl da parte del commerciante o del raccoglitore o del ristoratore (se raccoglie direttamente i funghi che somministra). 

Cosa serve per vendere i funghi spontanei (i funghi che si raccolgono nei boschi e nei prati) in negozio e presso le aree mercatali:

  1. Il negoziante per poter vendere i funghi freschi spontanei (Porcini; Ovoli; Prataioli; Mazze da tamburo; Lattari; Russule ecc. ecc.) ed i funghi secchi allo stato sfuso, che possono essere solo porcini, deve avere presentato una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al comune competente nel caso di nuova attività (L.R. 17/2014, così come modificata dalla L.R 8/2015) oppure essere in possesso di autorizzazione comunale ( art. 2  DPR 376/1995) nel caso di vendita attivata precedentemente all’entrata in vigore della della L.R. 17/2014 e s.m. i.
  2. Prima di presentare la suddetta Scia il titolare dell’attività  o suo delegato deve  acquisire,  presso l’Ispettorato Micologico della Asl in cui è ubicato il Comune di residenza del richiedente, l’attestato di  idoneità al riconoscimento delle specie fungine  vendute, previo  superamento con esito positivo dell’ esame di idoneità (articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n.376/1995 e art.17 L.R. 17/2014) oppure essere in possesso dell’attestato di micologo di cui al  decreto del Ministero della Sanità 686/96.
  3. La vendita dei funghi deve avvenire in sedi fisse (negozi o aree mercatali e comunque in apposite aree date in concessione dal Comune stesso e pertanto la vendita ambulante dei funghi spontanei è consentita purché non sia in forma itinerante.
  4. I funghi spontanei che sono esposti per la vendita devono prima essere stati obbligatoriamente controllati dai Micologi in servizio presso l'Ispettorato Micologico dell'A.S.L (o da altri soggetti iscritti nel registro nazionale dei micologi) e giudicati dagli stessi come sicuramente commestibili ed appartenenti alle specie che per legge possono essere commercializzate (Decreto del Presidente della Repubblica 376/1995). In  Liguria possono essere commercializzati anche i funghi   inclusi nell’elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione  in ambito locale, di cui alla Dgr 7 agosto 1996, n. 2690.
  5. A seguito del controllo da parte dei Micologi dell'Asl (o da altri soggetti in possesso dell’attestato di micologo e iscritti nel registro nazionale dei micologi) viene rilasciato al commerciante un certificato, sul quale viene riportata la data del controllo, il quantitativo in chilogrammi dei funghi visionati, oltre al nome del genere e della specie.

Cosa serve ai raccoglitori che intendono vendere i funghi raccolti:

  1. Per porre in vendita direttamente i funghi al consumatore (vendita diretta dal raccoglitore al negoziante; vendita diretta dal raccoglitore al consumatore anche finale; vendita diretta dal raccoglitore al ristoratore) il raccoglitore può farlo se è imprenditore agricolo, oppure, nella veste di esercente a tutti gli effetti, fiscali, amministrativi e quant'altro;
  2. Anche la vendita di funghi spontanei da parte delle imprese agricole è comunque soggetta all'autorizzazione comunale specifica ( articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995) o presentazione di Scia al Comune competente se la vendita è stata attivata dopo l’entrata in vigore della L.R. 17/2014 quindi il titolare dell'impresa agricola deve prima sostenere presso l'A.S.L. l'esame di idoneità al riconoscimento delle specie di funghi che vuole vendere o essere in possesso dell’attestato di micologo.
  3. Prima di porre i funghi in vendita il raccoglitore li deve comunque sottoporre al controllo da parte dei Micologi dell'A.S.L.o  da altri soggetti in possesso dell’attestato di micologo e iscritti nel registro nazionale dei micologi.
  4. Il raccoglitore, analogamente all'esercente il commercio, non può vendere i funghi in forma itinerante (ad esempio: macchina ferma sul bordo della strada ecc.).

Cosa è importante sapere quando si acquistano i funghi:

  1. Acquistare solo funghi che siano Stati controllati e certificati come commestibili dai micologi dell'Asl o da altri soggetti iscritti nel registro nazionale dei micologi, in esercizi di vendita in possesso dell'autorizzazione comunale specifica per questo tipo di alimento o che abbiano presentato la Scia al Comune di competenza.
  2. Quindi il consumatore può chiedere al negoziante di fiducia se è in possesso dell'autorizzazione comunale speciale per vendere i funghi o se ha presentato al Scia al Comune competente.

Cosa serve per cucinare e somministrare funghi:

  1. Il ristoratore ed il titolare di esercizi analoghi (pizzerie, gastronomie ecc) che cucina e somministra i funghi spontanei non confezionati ha l'obbligo (Delibera di Giunta Regione Liguria n. 878 del 25 luglio 2003) di sostenere presso l'Asl, come il negoziante, l'esame di idoneità al riconoscimento delle specie fungine che intende cucinare e somministrare ai propri clienti;

Per consumare funghi nei ristoranti, nelle pizzerie ecc:

  1. Chiedete al vostro ristoratore, pizzaiolo, gastronomo e rosticciere di fiducia se possiede l'attestato di idoneità rilasciato dall'Asl

Per le imprese ed i soggetti singoli o associati che svolgono un'attività di preparazione o di confezionamento di funghi spontanei secchi o conservati (sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati ecc):

  1. Il titolare deve indicare nella notifica sanitaria ai sensi della DGR 476/2017,  inoltrata al Suap territorialmente competente , anche le generalità del micologo sotto il cui controllo avviene l'identificazione delle specie fungine (articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995).

Per i raccoglitori che intendono consumare i funghi raccolti, o per le persone che ricevono funghi in regalo da amici o parenti:

  1. Per un'identificazione sicura dei funghi raccolti o ricevuti in regalo si può ricorrere alla consulenza gratuita dei Micologi dell'Asl: è infatti estremamente pericoloso consumare funghi di cui non sia stata provata la commestibilità, al di là di ogni ragionevole dubbio;
  2. Non esistono sistemi o metodi per provare la commestibilità o meno di un fungo ( annerimento dell'argento e altro) se non una sicura identificazione della specie, basata su conoscenze botaniche da parte di personale qualificato come il personale dell'Ispettorato Micologico dell'Asl;
  3. In fase di raccolta il fungo deve essere raccolto intero, per facilitarne il riconoscimento;
  4. Il raccoglitore deve raccogliere e trasportare i funghi in contenitori idonei (rigidi ed areati ) e non in sacchetti di plastica, che accelerano i processi di fermentazione ed impediscono la dispersione delle spore;
  5. Al controllo micologico si deve portare tutto il quantitativo raccolto e non un campione.

Ultima modifica: 13 Giugno 2019