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Dipartimento di Prevenzione - Ufficio sanzioni amministrative
Sede: Via Aurelia n. 97, 18038 Bussana di Sanremo (IM) - Piano quarto Corpo principale
Orari: Mercoledi dalle 9 alle 12 e su appuntamento
Telefono Segreteria: 0184/536851 Fax: 0184/536521
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Nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo in materia sanitaria di competenza territoriale dell'ASL 1 Imperiese possono essere accertate violazioni di disposizioni che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, consistenti nel pagamento di somme di denaro. L'attività di vigilanza e controllo riguarda principalmente:

  • igiene e sanità pubblica
  • sicurezza alimentare
  • salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • sanità animale e tematiche di natura veterinaria
  • vigilanza farmaceutica

I controlli sono effettuati da operatori dell'ASL con compiti di vigilanza ed ispezione, nonché da altri organi addetti al controllo (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Stradale, Corpo Forestale dello Stato, agenti accertatori ministeriali, ecc.).
L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalla Legge Regionale 2 dicembre 1982 n. 45. L'ASL 1 Imperiese a seguito delle funzioni delegate in materia di sanzioni amministrative dall'art. 81 della Legge Regionale 7 dicembre 2006 n.41 e s.m.i. ha adottato in materia un Regolamento aziendale per la gestione del procedimento sanzionatorio in materia di violazioni amministrative.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative è articolato in diversi momenti:

  • accertamento della violazione, contestazione / notifica
  • estinzione mediante il pagamento in misura ridotta
  • presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di audizione
  • ordinanza di ingiunzione di pagamento o di archiviazione degli atti
  • opposizione
  • rateizzazione
  • riscossione coattiva

Il diritto a riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative si prescrive nel termine di 5 anni dal momento in cui è stata commessa la violazione.
Tale termine viene interrotto e quindi inizia nuovamente a decorrere per intero (artt. 2943 – 2945 codice procedura civile) dalla notifica di atti dai quali emerge la volontà dell'amministrazione di realizzare azioni di recupero delle somme dovute, quali ad esempio: notifica del processo verbale di accertamento; notifica dell'ordinanza ingiunzione.

Accertamento della violazione, contestazione / notifica

Gli organi di controllo (ASL, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Stradale, Corpo Forestale dello Stato, agenti accertatori ministeriali, ecc.) accertano la violazione mediante redazione di processo verbale a carico della persona individuata come trasgressore e dell'eventuale soggetto obbligato in solido (di norma, l’impresa, la società di cui l’autore dell’illecito è legale rappresentante, amministratore, ecc.). Nel caso, invece, in cui siano più persone a concorre in una violazione, ciascuna di esse è soggetta al pagamento della sanzione prevista dalla norma violata.

In genere gli illeciti amministrativi vengono accertati dall’ASL durante il sopralluogo o l’auditing ispettivo. Una copia del verbale ispettivo è rilasciata all’interessato.

Quando è possibile, la violazione accertata viene contestata immediatamente sia al trasgressore che all'obbligato in solido. L'interessato può chiedere l'inserimento nel verbale di proprie osservazioni.

Quando non si procede alla contestazione immediata, si effettua la notifica dell’atto di contestazione, che può avvenire a mani ad opera degli stessi agenti accertatori ovvero a mezzo del servizio postale, con le modalità previste dalla Legge n. 890/82.
Se l'interessato si rifiuta di firmare o di ricevere copia dell'atto, lo stesso si intende comunque notificato ai sensi dell'art. 138 del codice di procedura civile.

La contestazione della violazione deve comunque avvenire, pena l’estinzione del procedimento, entro 90 giorni decorrenti dal giorno del sopralluogo / accertamento dell’illecito. In caso di indagini complesse e protratte nel tempo, il termine di 90 giorni decorre dalla conclusione delle indagini e degli accertamenti necessari.

L’atto di contestazione contiene la sintetica descrizione del fatto accertato, la disposizione di legge o regolamento violata,l’ammissione al “pagamento in misura ridotta”, le modalità di pagamento, la facoltà di presentare scritti difensivi e/o la richiesta di essere sentiti dall’ASL a propria difesa.

Estinzione mediante il pagamento in misura ridotta

Il trasgressore o l'obbligato in solido, entro 60 giorni dal ricevimento del processo verbale di accertamento / contestazione, possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, stabilito dall’art. 1 della legge 689/1981 in un importo pari ad un terzo del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia previsto, al doppio del minimo della sanzione stessa.

Il pagamento in misura ridotta per violazioni di competenza di questa Azienda Sanitaria deve essere effettuato mediante versamento all’ASL 1 Imperiese su c.c.p. c/c postale n.° 11675188 o su conto corrente Banco Posta iBan IT79T076 0110 5000 0001 1675 188 specificando la causale di versamento:
1. il nominativo della persona sanzionata come indicato sul verbale;
2. gli estremi del verbale sanzionatorio: numero e data del verbale;
3. organo di controllo che ha elevato la sanzione (es.: ASL1 Imperiese. NAS Genova, etc.).
Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Gli scritti difensivi eventualmente presentati non vengono esaminati in quanto il pagamento ha estinto il procedimento di applicazione della sanzione.

Presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di audizione

Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento / contestazione il trasgressore o l'obbligato in solido possono presentare uno scritto difensivo per esprimere obiezioni o fornire giustificazioni e precisazioni in merito al fatto contestato. Inoltre può essere chiesta audizione, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981. 
Qualora l'interessato, pur avendo presentato uno scritto difensivo, effettui il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, l’ASL non procederà all'esame degli scritti difensivi, poiché il pagamento ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.

Lo scritto difensivo deve indicare le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del processo verbale o l'eventuale riduzione della sanzione amministrativa, allegando tutti gli elementi che si ritengono utili ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti.

Agli scritti difensivi non viene inviata risposta diretta, ma vengono acquisiti dall’ASL nell’istruttoria della verifica della sanzione.
Gli scritti difensivi, i documenti presentati e/o gli esiti dell’audizione personale sono valutati al fine dell’emanazione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione degli atti.

Per le violazioni di competenza dell’ASL 1 Imperiese, gli scritti difensivi e l’eventuale richiesta di audizione devono essere indirizzati al Direttore Generale dell’ASL 1 Imperiese , tramite uno dei seguenti indirizzi:

Al Direttore Generale ASL 1 Imperiese 
Ufficio Sanzioni Amministrative
Dipartimento di Prevenzione
Via Aurelia, 97 – 18032 Bussana di Sanremo
Tel. 0184 536 851
Fax 0184 536 521
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

In caso di richiesta di audizione, l’ASL fisserà la data con un congruo preavviso, dandone comunicazione ai richiedenti mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC (Posta Elettronica Certificata).
Durante l’audizione l’interessato ha facoltà di farsi assistere da legali o di delegare altri in sua vece.

Quando il trasgressore si trovi in condizioni economiche disagiate, può richiedere la rateizzazione della sanzione amministrativa, ai sensi degli art. 11 e 26 della L. 689/1981, mediante l'invio di un'apposita richiesta dalla quale emerga la propria situazione economica e l'indicazione del numero di rate.

Ordinanza di ingiunzione di pagamento o di archiviazione degli atti

Nel caso di mancata estinzione dell’illecito con il pagamento dell’importo in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’atto di accertamento /contestazione,  sentiti gli interessati che abbiano fatto richiesta di audizione e valutati gli eventuali scritti difensivi, l’ASL:

  • se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento (insieme con le spese di procedimento e postali) all'autore della violazione ed agli obbligati solidalmente;
  • se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Il pagamento della somma ingiunta deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
L’ordinanza è un titolo esecutivo, ovvero consente all’ASL di agire mediante riscossione coattiva con iscrizione del dovuto in una cartella esattoriale.

Rateizzazione

Entro i termini previsti per il pagamento dell’ordinanza-ingiunzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, ai sensi della legge 689/81, art. 26, può richiedere il pagamento rateale della sanzione stessa. La richiesta deve contenere l'indicazione delle condizioni che impediscono il pagamento in un'unica soluzione. Al riguardo, è possibile utilizzare lo “ Schema domanda di rateizzazione”
La richiesta deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASL 1 Imperiese, inviandola al seguente indirizzo:

Al Direttore Generale ASL 1 Imperiese
Ufficio Sanzioni Amministrative
Dipartimento di Prevenzione
Via Aurelia, 97 – 18038Bussa di Sanremo
Tel. 0184 536 851
Fax 0184 536 521
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L’ASL decide in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda di rateizzazione e ne comunica l'esito all’interessato. 
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in un´unica soluzione dell´importo residuo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'importo residuo verrà iscritto al ruolo esattoriale.

Opposizione

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo davanti al Tribunale o al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
La competenza per il giudizio di opposizione è disciplinata del decreto legislativo 150/2011, art. 6.
In ogni caso l'autorità a cui presentare ricorso viene indicata dall'ordinanza ingiunzione. 

Riscossione coattiva

Il mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione o di una o più rate comporta automaticamente l'iscrizione della somma dovuta al ruolo esattoriale, ai sensi della legge 689/81, art. 27, con ulteriore aggravio di costi (iscrizione a ruolo delle somme con incarico di riscossione affidato a Equitalia). 

Accesso agli atti

Gli interessati all'accesso agli atti di una sanzione amministrativa, possono presentare motivata istanza di accesso agli atti nei termini e con le modalità previste dal regolamento aziendale.
Per il rilascio delle copie il richiedente è tenuto a rimborsare l’importo previsto per ciascun foglio. L'importo dovrà essere versato presso l’Ufficio Economato Bussana di Sanremo oppure tramite versamento su conto corrente postale.

Per informazioni di carattere generale è possibile rivolgersi al

Ufficio Sanzioni Amministrative
Via Aurelia 97, 18038 Bussana di Sanremo
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Settore Ordinanze Dott. Silvano Colombi - tel. 0184 536 851
Settore Verbali T.d.P. Giovanni Bottigliero - tel. 0184 536 851 - 329 21 08 160

Ultima modifica: 06 Febbraio 2024

Documenti
  • Sanzioni amministrative - schema memorie difensive
  • Sanzioni amministrative - richiesta rateizzazione
  • Sanzioni amministrative - modello di dichiarazione sostitutiva situazione economica