Obblighi a cui deve ottemperare l'azienda agricola
- Catasto dei rifiuti (MUD- modello unico) (D. Lgs 152/06 e s.m.i. art. 189, comma 3)
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e smaltimento comunica annualmente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, con la modalità previste dalla Legge 25 gennaio 1994,n.70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.
- Registro di carico/scarico (D. Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 190)nonché
Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) hanno l'obbligo di tenere un registro di carico/scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate con le cadenze temporali previste dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
I registri devono essere tenuti presso l'impianto e devono essere conservati, integrati con i formulari di cui all'art. 193 dello stesso decreto, per cinque anni ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento in discarica che devono essere conservati a tempo indeterminato. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri I.V.A.
Adempinenti in merito al registro di carico e scarico dei rifiuti e del MUD previsti per gli imprenditori agricoli così come definiti ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile e successive modifiche apportate dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228..18 maggio 2001, n. 228)
Si riporta di seguito
Art. 69 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che modifica il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito , con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214:
Art. 69
Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali
per talune attività economiche
1. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:
"8. In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, (..omissis) che producono rifiuti pericolosi, (..omissis), possono trasportarli, in
conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta
emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti"».
In sintesi, attualmente gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti pericolosi
non sono obbligati a:
- tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti
- comunicazione al catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
purché vengano conservate in ordine cronologico le copie dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del D. Lgs 152/2006, e le stesse vengano gestite e conservate con le modalità previste dal medesimo articolo.
Inoltre:
per gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti ( pericolosi o non pericolosi) in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno ad un circuito organizzato di raccolta non è necessaria l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.
NON È CONSIDERATO TRASPORTO
Per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. non è considerato trasporto la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola , ancorché effettuata percorrendo la pubblica via , qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza tra i fondi non sia superiore ai 10 chilometri.
Non è altresì considerato trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui sopra dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzato al raggiungimento del deposito temporaneo.
(*)Articolo 2135 del codice civile e successive modifiche apportate dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228..18 maggio 2001, n. 228
Attivazione impianto di gestione rifiuti
Coloro che a titolo professionale, intendono attivare un impianto di gestione rifiuti ( ad esempio un centro di raccolta rifiuti) devono rivolgersi agli uffici della Provincia territorialmente competente per ottenere la necessaria autorizzazione.