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Obblighi a cui deve ottemperare l'azienda agricola

- Catasto dei rifiuti (MUD- modello unico) (D. Lgs 152/06 e s.m.i. art. 189, comma 3)
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e smaltimento comunica annualmente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, con la modalità previste dalla Legge 25 gennaio 1994,n.70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

- Registro di carico/scarico (D. Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 190)nonché
Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) hanno l'obbligo di tenere un registro di carico/scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate con le cadenze temporali previste dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
I registri devono essere tenuti presso l'impianto e devono essere conservati, integrati con i formulari di cui all'art. 193 dello stesso decreto, per cinque anni ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento in discarica che devono essere conservati a tempo indeterminato. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri I.V.A.

Adempinenti in merito al registro di carico e scarico dei rifiuti e del MUD previsti per gli imprenditori agricoli così come definiti ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile e successive modifiche apportate  dal Decreto legislativo  18 maggio 2001, n. 228..18 maggio 2001, n. 228)

Si riporta di seguito
Art. 69 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221  che modifica il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6  dicembre  2011 n. 201, convertito , con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214:

Art. 69
Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali
per talune attività economiche

1. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6  dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:
"8. In materia  di  semplificazione  del  trattamento  dei  rifiuti speciali  per  talune  attività  economiche   a   ridotto   impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135  del  codice civile, (..omissis) che producono  rifiuti pericolosi, (..omissis),   possono  trasportarli,  in
conto proprio, per una quantità massima fino  a  30  chilogrammi  al giorno,  a  un  impianto  che  effettua  operazioni  autorizzate   di smaltimento. L'obbligo di registrazione  nel  registro  di  carico  e scarico dei rifiuti e  l'obbligo  di  comunicazione  al  Catasto  dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di  cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si  intendono  assolti, anche  ai  fini  del  trasporto  in  conto  proprio,  attraverso   la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti  e conservati con le modalità previste dal medesimo  articolo  193.  La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti  le attività  di  cui  al  presente  comma  o  tramite  le  associazioni imprenditoriali  interessate  o  società  di  servizi   di   diretta
emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.  L'adesione,  da  parte  dei  soggetti  esercenti attività ricadenti  nei  suddetti  codici  ATECO,  alle   modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve  agli  obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti"».

In sintesi, attualmente gli imprenditori agricoli  di cui all'articolo 2135  del  codice civile che producono rifiuti pericolosi

non sono obbligati a:

- tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti
- comunicazione al catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
purché vengano conservate  in ordine cronologico le copie dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del D. Lgs 152/2006, e le  stesse vengano gestite e conservate con le modalità previste dal medesimo articolo.

Inoltre:
per gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti ( pericolosi o non pericolosi)  in conto proprio, per una quantità  massima fino  a  30  chilogrammi  al giorno ad  un circuito organizzato di raccolta  non è necessaria l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.

NON È CONSIDERATO TRASPORTO
Per gli imprenditori agricoli  di cui all'art. 2135 del c.c. non è considerato trasporto la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola , ancorché effettuata percorrendo la pubblica via , qualora risulti comprovato da elementi oggettivi  ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora  dei rifiuti in deposito temporaneo  e la distanza tra i fondi  non sia superiore ai 10 chilometri.

Non è altresì  considerato trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui sopra dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzato al raggiungimento del deposito temporaneo.

(*)Articolo 2135 del codice civile e successive modifiche apportate  dal Decreto legislativo  18 maggio 2001, n. 228..18 maggio 2001, n. 228

Attivazione impianto di gestione rifiuti
Coloro che a titolo professionale, intendono  attivare  un impianto di  gestione rifiuti ( ad esempio un centro di raccolta rifiuti) devono  rivolgersi agli uffici  della Provincia territorialmente competente per ottenere la necessaria autorizzazione.

Ultima modifica: 13 Febbraio 2024