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 Nell'ambito della Comunità Europea:

  • le sostanze attive vengono valutate ed approvate a livello comunitario quindi iscritte nell'allegato I della Direttiva Cee 91/414
  • i preparati, cioè i formulati commerciali, vengono registrati a livello di singolo Paese della Comunità Europea. In questo modo i criteri per la registrazione sono omogenei in tutti gli Stati membri anche se, fra i diversi Paesi vi possono essere differenti etichette per il medesimo prodotto. Lo stesso prodotto può essere, ad esempio, registrato in Italia per più colture mentre in altri paesi europei può essere autorizzato per una sola coltura, in quanto la registrazione di un prodotto fitosanitario per una determinata coltura dipende dall'interesse agronomico che riveste quella coltura in ogni singolo Paese.

In Italia:

  • i prodotti fitosanitari (sia i preparati a base di sostanze chimiche sia quelli a base di microrganismi) possono essere messi in commercio e utilizzati soltanto se sono stati autorizzati dal Ministero della Salute l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari è valida per dieci anni con successiva revisione
  • l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario è subordinata all'emanazione di uno specifico decreto del Ministero della Salute che ha validità sul territorio nazionale o parte di esso
  • al termine dei 10 anni per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione il prodotto deve essere rivalutato sotto gli aspetti tossicologici, ambientali, agronomici
  • l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario può essere revocata per motivi di ordine sanitario, ambientale e commerciale.

I prodotti fitosanitari autorizzati in Italia sono consultabili nella banca dati del Ministero della Salute sul sito: www.ministerosalute.it 

Ultima modifica: 04 Giugno 2019