A chi è destinato il servizio
Persone titolari di un’impresa commerciale o società che intendono vendere prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari.
Come procedere
L'utente inoltra all'amministrazione comunale domanda di autorizzazione sanitaria al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari (vedi modulo allegato), corredata della documentazione richiesta dalla normativa e dell'attestazione originale di versamento dei diritti sanitari effettuato su bollettino di conto corrente postale n. 11671187 intestato ad azienda Asl n. 1 Imperiese - diritti sanitari.
La domanda viene trasmessa dal Comune alla S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione per l'istruzione della pratica; il richiedente viene contattato per produrre eventuali integrazioni e per concordare la data del sopralluogo presso la struttura da autorizzare.
Acquisita tutta la documentazione e verificata l'idoneità dei locali il servizio igiene alimenti e nutrizione predispone il parere e lo invia all'amministrazione comunale che rilascerà l'autorizzazione sanitaria.
Importo diritti sanitari: DGR 1197/2013 e s.m.i. voce n.27: fino a 20 mq: € 57,00 - da 21 mq fino a 50 mq: € 92,00 - da 51 mq fino a 100 mq: € 120,00 - per ogni 50 mq oltre i 100 mq: € 30,00 - (la tariffa in tal caso non dovrà superare € 592,00).
Da effettuarsi su bollettino di Ccp n.11671187 intestato a Asl n.1 Imperiese - diritti sanitari.(indicare la cusale)
Cosa occorre (documenti e moduli)
La domanda deve essere formulata sulla base di quanto previsto dall'art. 21 del DPR 290/01.
Allegati:
- Pianta dei locali, in triplice esemplare originale (da presentare in scala preferibilmente 1:100, comunque non inferiore a 1:500) redatta da tecnico abilitato;
- Copia del certificato di abilitazione alla vendita previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 150/2012. (del titolare o dell'institore, procuratore o persona maggiorenne preposta per la gestione del deposito o locale di vendita ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.P.R. 290/2001);
- Dichiarazione di accettazione alla gestione del deposito o locale di vendita - ai sensi dell'art 21 comma 4 del D.P.R. 290/2001 - con firma autenticata dell'institore o procuratore o di chi assume l'incarico, in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui al punto precedente
- Certificato di conformità impianto elettrico
- Certificato di prevenzione incendi (qualora non necessario il certificato di prevenzione incendi produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o relazione di tecnico abilitato in merito al rispetto delle norme generali di prevenzione incendi);
- Attestazione di versamento o ricevuta del bonifico bancario
- Altro (es. relazione tecnica).
Tempi medi della procedura
Circa due mesi
Normativa di riferimento
Decreto Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290: Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2002 n. 160: Circolare Ministero della Sanità 30 aprile 1993 n.15:;Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 ;DGR 1197/2013 e s.m.i. (Tariffario regionale)