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A chi è destinato il servizio

Tale servizio è rivolto agli operatori del settore alimentare che producono depositano commercializzano trasformano prodotti di origine animale per la vendita all'ingrosso per la commercializzazione nei Paesi dell'Unione Europea oppure al di fuori delle provincie contermini. L’inizio dell’attività di nuovi stabilimenti che trattano prodotti di origine animale è infatti subordinato al possesso del riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004. Tutti gli stabilimenti di nuova attivazione iniziano l’attività con un provvedimento 'condizionato' che verrà successivamente mutato in definitivo a seguito di esito favorevole dei controlli effettuato dall’ASL competente per territorio.
Il Dipartimento regionale Salute e servizi sociali - Settore Prevenzione, Sanita’ Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanita’ Animale si riserva la facoltà di procedere a sopralluoghi di supervisione sulla conformità dell’impianto, in accordo con il Servizio dell’ASL competente.

Come procedere

Per ottenere il riconoscimento per una nuova attività si deve presentare istanza con le modalità di cui sopra all'A.S.L. N. 1  - S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale utilizzando l'apposito modulo "Istanza di riconoscimento 853/2004" (allegato B2) in duplice copia di cui una corredata di marca da bollo del valore corrente unitamente alla documentazione elencata .

Le istanze possono essere presentate con le seguenti modalità:

  • consegnate a mano all'ufficio protocollo generale della sede di Bussana.
  • inoltrate a mezzo raccomandata A.R. al Dipartimento di Prevenzione SC IAOA dell'A.S.L. N.1 Imperiese Via Aurelia n. 97 – 18038 Bussana di Sanremo;
  • trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

In seguito al ricevimento dell'istanza il personale Veterinario della S.C. Sicurezza Alimentare dell'Asl: 

  • verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata
  • effettua il sopralluogo ispettivo presso l'impianto.

In caso di esito favorevole: procede al riconoscimento dello stabilimento mediante Determinazione del direttore della S.C. Sicurezza Alimentare, all'inserimento nel sistema S.INTE.S.I.S. dei dati dello stabilimento e al riconoscimento condizionato. 

Ottenuto il riconoscimento condizionato lo stabilimento può iniziare l'attività.

Successivamente al rilascio del riconoscimento condizionato, il Veterinario Ufficiale effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare l'impianto in attività, prescrivendo, qualora necessario, gli eventuali interventi correttivi ed i tempi di adeguamento al fine del rilascio del riconoscimento definitivo.

Cosa occorre (documenti e moduli)

La modulistica che gli operatori del settore alimentare devono utilizzare ai fini del riconoscimento delle nuove attività è riferita alla D.G.R. n. 1159 del 2014.

  • modulo istanza (Allegato B2);
  • scheda di rilevazione tipologia di attività (Allegato B1);
  • planimetria dell’impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta;
  • relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei reflui e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta;
  • relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale, sull’analisi dei rischi condotta secondo i principi dell’HACCP, individuazione e gestione dei CCP, sistema di tracciabilità e indicazione del laboratorio di autocontrollo individuato per l’esecuzione delle prove analitiche (laboratorio interno o laboratorio con prove accreditate inserito negli elenchi regionali);
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B4) relativa a:
    • iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente
    • rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia delle strutture per le quali si richiede il riconoscimento
    • per tutte le strutture ad esclusione delle strutture di caseificazione in alpeggio) dotazione di acqua potabile ai sensi del D.lgs. 31/2001 e s.m.i. verificata mediate esecuzione di analisi chimica e microbiologica delle acque utilizzate nell’impianto, effettuate in data non anteriore ad un anno, da un laboratorio pubblico o privato accreditato per le prove analitiche specifiche e inserito nell’elenco regionale
    • (solo per le strutture di caseificazione in alpeggio) dotazione di acqua conforme almeno ai requisiti microbiologici previsti dall’All. 1, parte A del D.lgs 31/2001 e s.m.i., verificata mediate l’esecuzione di un’analisi microbiologica delle acque utilizzate nell’impianto da parte di un laboratorio pubblico o privato accreditato per le prove analitiche specifiche e inserito nell’elenco regionale, effettuata con frequenza almeno annuale (preferibilmente prima della monticazione)
    • presenza nell’impianto di un sistema di scarico delle acque reflue autorizzato dall’autorità competente
    • rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera o dichiarazione di assenza di emissioni significative in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 203/88 e s.m.i.
  • ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dello stabilimento secondo il tariffario regionale aggiornato.

Tempi medi della procedura

Il procedimento amministrativo affidato all'A.S.L. a partire dalla presentazione dell'istanza da parte dell'operatore sino alla comunicazione all'impresa del riconoscimento definitivo di idoneità, deve concludersi, di norma, entro 90 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 90 giorni nel caso in cui lo stabilimento non soddisfi tutti i requisiti previsti e siano necessari interventi per l'adeguamento.

Normativa di riferimento

Regolamento CE 852 e 853 /2004; Deliberazione Giunta Regione Liguria n. 1159 del 19/09/2014 "Riconoscimento degli stabilimenti per alimenti ai sensi del REG. CE 852/2004 art. 6 c. 3 e aggiornamento procedura di riconoscimento Reg. CE 853/2004 e Reg. CE 1069/2009".

Dove e quando andare (sedi, orari)

Segreteria IAOA - Tel. 0184 536.868 - 0184 536866  - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Ultima modifica: 27 Febbraio 2024

Attività e informazioni correlate
Documenti
  • Istanza nuovo riconoscimento - Allegato B2
  • Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - allegato B4
  • Elenco Prodotti origine animale