A chi è destinato il servizio
Agli operatori del settore alimentare (OSA) che svolgono le attività di deposito, lavorazione, trasformazione e/o confezionamento di prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dell'allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 per la vendita all'ingrosso e/o per la commercializzazione nei Paesi dell'Unione Europea/Paesi Terzi.
Tutti gli stabilimenti di nuova attivazione iniziano l’attività con un provvedimento 'condizionato' che verrà successivamente sostituito da uno “definitivo” a seguito di esito favorevole dei controlli effettuati dall’ASL competente per territorio.
Come procedere
Per ottenere il riconoscimento per una nuova attività è necessario presentare all'ASL 1 - S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale (IAOA) l'apposito modulo "Istanza di riconoscimento 853/2004" (allegato B2) corredato di marca da bollo del valore corrente unitamente alla documentazione elencata nella sezione “Cosa occorre (documenti e moduli)”.
La modulistica compilata, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere inoltrata al servizio veterinario tramite:
- consegna a mano all'ufficio protocollo generale - primo piano della sede di via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo, il Mattino: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il Pomeriggio: giovedì dalle 14 alle 15;
- inoltro a mezzo raccomandata A.R. al Dipartimento di Prevenzione SC IAOA dell'A.S.L. N.1 Sistema Sanitario Regione Liguria, Via Aurelia n. 97 - Bussana di Sanremo;
- inoltro a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:
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In seguito al ricevimento dell'istanza il personale Veterinario della S.C. Sicurezza Alimentare dell'Asl:
- verifica la correttezza formale e la completezza della documentazione allegata;
- effettua il sopralluogo ispettivo presso l'impianto preventivamente concordato.
In caso di esito favorevole: procede all’attribuzione del numero di riconoscimento comunitario mediante all'inserimento dei dati dello stabilimento nel sistema nazionale S.INTE.S.I.S. Stabilimenti e all’emanazione della Determinazione del Direttore della S.C. Sicurezza Alimentare del riconoscimento condizionato.
Ottenuto il riconoscimento condizionato lo stabilimento può iniziare l'attività.
Successivamente, il Servizio veterinario effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare l'impianto in attività, prescrivendo, qualora necessario, gli eventuali interventi correttivi ed i tempi di adeguamento al fine del rilascio del riconoscimento definitivo.
A seguito dell’esito favorevole del sopralluogo ispettivo, viene rilasciata una Determinazione del Direttore della S.C. Sicurezza Alimentare del riconoscimento definitivo e viene aggiornato il sistema nazionale S.INTE.S.I.S. Stabilimenti.
Cosa occorre (documenti e moduli)
La modulistica che gli operatori del settore alimentare devono utilizzare ai fini del riconoscimento delle nuove attività è riferita alla D.G.R. n. 1159 del 2014, e nello specifico:
- modulo istanza (Allegato B2);
- scheda di rilevazione tipologia di attività (Allegato B1);
- planimetria dell’impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei reflui e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale, sull’analisi dei rischi condotta secondo i principi dell’HACCP, individuazione e gestione dei CCP, sistema di tracciabilità e indicazione del laboratorio di autocontrollo individuato per l’esecuzione delle prove analitiche (laboratorio interno o laboratorio con prove accreditate inserito negli elenchi regionali);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B4) relativa a:
- iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;
- rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia delle strutture per le quali si richiede il riconoscimento;
- per tutte le strutture ad esclusione delle strutture di caseificazione in alpeggio) dotazione di acqua potabile ai sensi del D.lgs. 31/2001 e s.m.i. verificata mediate esecuzione di analisi chimica e microbiologica delle acque utilizzate nell’impianto, effettuate in data non anteriore ad un anno, da un laboratorio pubblico o privato accreditato per le prove analitiche specifiche e inserito nell’elenco regionale;
- (solo per le strutture di caseificazione in alpeggio) dotazione di acqua conforme almeno ai requisiti microbiologici previsti dall’All. 1, parte A del D.lgs 31/2001 e s.m.i., verificata mediate l’esecuzione di un’analisi microbiologica delle acque utilizzate nell’impianto da parte di un laboratorio pubblico o privato accreditato per le prove analitiche specifiche e inserito nell’elenco regionale, effettuata con frequenza almeno annuale (preferibilmente prima della monticazione);
- presenza nell’impianto di un sistema di scarico delle acque reflue autorizzato dall’autorità competente;
- rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera o dichiarazione di assenza di emissioni significative in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 203/88 e s.m.i.;
- attestazione di pagamento intestato a: USL 1 Imperiese - Diritti veterinari tramite c.c.p. n.: 11674181, oppure bonifico bancario su IBAN n. IT 64 I 07601 10500 000011674181 con i seguenti importi:
- 300 euro per il rilascio del Riconoscimento (di nuova attivazione) comprensivo delle prime 3 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi. Per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle prime 3 ore necessaria per concludere il procedimento di riconoscimento si applica una tariffa oraria pari a 80 euro /ora (seguirà successivo bollettino integrativo da parte dell’ASL);
- 100 euro per l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento (es. modifica della deliberazione di riconoscimento per modifica dell’attività produttiva), inclusiva di 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale.
Per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle prime 3 ore di cui sopra, necessaria per concludere il procedimento di riconoscimento si applica una tariffa oraria pari a 80 euro /ora (seguirà successivo bollettino integrativo da parte dell’ASL); - 50 euro come tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento senza sopralluogo.
Tempi medi della procedura
Il procedimento amministrativo affidato all'A.S.L. a partire dalla presentazione dell'istanza da parte dell'operatore sino alla comunicazione all'impresa del riconoscimento definitivo di idoneità, deve concludersi, di norma, entro 90 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 90 giorni nel caso in cui lo stabilimento non soddisfi tutti i requisiti previsti e siano necessari interventi per l'adeguamento.
Normativa di riferimento
Regolamento (CE) 852 e 853 /2004; Deliberazione Giunta Regione Liguria n. 1159 del 19/09/2014 "Riconoscimento degli stabilimenti per alimenti ai sensi del REG. CE 852/2004 art. 6 c. 3 e aggiornamento procedura di riconoscimento Reg. CE 853/2004 e Reg. CE 1069/2009".
Sedi e orari
La struttura ha sede in Bussana di Sanremo, via Aurelia 97, 1° piano Palazzina Verga.
Per poter accedere alle prestazioni e per informazioni e appuntamenti è possibile telefonare alla segreteria S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale:
- dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15 (festivi esclusi):
- Tel: 0184 536 066/866
- PEC:
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