A chi è destinato il servizio
La macellazione domiciliare di suini è consentita esclusivamente presso le aziende zootecniche in cui si allevano tali animali, registrate ai sensi del D.P.R. n. 317 del 30.04.1996 e successive modifiche o, nel caso della detenzione di un solo capo suino per autoconsumo, presso il produttore primario che ne abbia preventivamente fatto segnalazione al Servizio Veterinario della ASL .
È consentita la macellazione domiciliare di un massimo di n° 3 (tre) capi suini per anno per nucleo familiare (oppure per azienda di allevamento o di detenzione).
Le carni e i prodotti derivati sono destinati all’esclusivo consumo nell’ambito familiare ed è vietato il loro utilizzo al di fuori di tale ambito.
Come procedere
Qualora un allevatore intenda macellare i propri suini a domicilio presso l'allevamento deve presentare l'istanza (all1) alla SC Igiene degli alimenti di Origine Animale della A.S.L. N. 1 con almeno tre giorni lavorativi in anticipo rispetto alla data di macellazione con una delle seguenti modalità alternative:
- a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo : Via Aurelia n. 97, 18038 Sanremo Bussana,
- direttamente a mano all'ufficio protocollo generale , posto al primo piano della sede di Via Aurelia n. 97, 18038 Sanremo Bussana da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30
- via PEC all'indirizzo:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Il personale veterinario della SC IAOA attua il controllo ispettivo dei capi suini macellati presso il domicilio dell’allevatore o del detentore eseguendo la sola visita post mortem, senza effettuare visita ante mortem, a condizione che ricorrano le seguenti condizioni:
- Non si riscontrino vincoli o impedimenti previsti dal D.P.R. 8.2.1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria e successive modifiche, relativi a malattie della specie suina trasmissibili ad animali o all’uomo
- Carni e visceri siano sottoposte ad accurato e completo esame ispettivo post mortem integrato dall’esame trichinoscopico secondo la norma vigente e/o da altre analisi ove ritenuto opportuno
- Vi sia evidenza che l’allevatore possieda adeguata formazione nel merito delle principali patologie degli animali della specie suina, buone pratiche di allevamento e benessere animale e della protezione degli animali durante la macellazione. La formazione potrà essere garantita anche a cura dei Servizi Veterinari della ASL stessa, eventualmente con utilizzo di materiale informativo appositamente predisposto per la divulgazione agli interessati.
Cosa occorre (documenti e moduli)
La modulistica fa riferimento alla DGR del 25.11.2011 N. 1446 'Controlli igienico-sanitari relativi alla macellazione di suini a domicilio per uso privato'.
- Allegato 1 'NULLA OSTA macellazione suini, ovicaprini DOMICILIO'
- attestazione di pagamento come da tariffario regionale.
Tempi medi della procedura
La S.C Sicurezza Alimentare entro 3 giorni lavorativi riceve l'istanza e ne verifica i requisiti. Il personale provvederà a contattare telefonicamente l'allevatore per prendere accordi in merito alla data/ora di macellazione in base alla disponibilità.
Normativa
- 11.2011 N. 1446 Controlli igienico-sanitari relativi alla macellazione di suini a domicilio per uso privato
- l’articolo 13 del Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298
- Circolari: - n. 95 del 14 settembre 1950 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l’Igiene e per la Sanità Pubblica) avente per oggetto: “Visita sanitaria dei suini macellati per uso privato”; - n. 87 del 27 agosto 1952 Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l’Igiene e per la Sanità Pubblica) - Direzione Generale dei Servizi Veterinari avente per oggetto: “Macellazione dei suini per il consumo familiare”;
Dove e quando andare (sedi, orari)
Per eventuali informazioni aggiuntive è possibile contattare telefonicamente la struttura
Segreteria IAOA - Tel. 0184 536 868 -
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30