Per coloro che abbiano ricevuto l'avvio di procedimento sanzionatorio dall'Agenzia delle Entrate - riscossione / Ministero delle Salute
Le persone che hanno ricevuto la comunicazione di avvio di un procedimento sanzionatorio per violazione dell’obbligo vaccinale (la cui sanzione pecuniaria è prevista dall’art. 4-sexies del D.L. 44/2021 e successive modificazioni ed integrazioni) se hanno ottenuto, o comunque hanno diritto al differimento o all'esenzione dalla vaccinazione obbligatoria, oppure presentano un'altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità a sottoporsi a vaccinazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 7 gennaio n. 1, art. 1, per evitare la relativa sanzione pecuniaria, devono:
- comunicare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dell’avvio del procedimento sanzionatorio, all’Azienda sanitaria di appartenenza, competente per territorio, la certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale, oppure comunicare altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità ad ottemperare all'obbligo. A tal fine occorre inviare, utilizzando questo modulo - Procedimento sanzionatorio per obbligo vaccinale:
- CODICE FISCALE (del soggetto destinatario dell’avvio del procedimento sanzionatorio);
- IDENTIFICATIVO della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio (contenuto nella nota ricevuta da Agenzia entrate-Riscossione).
- CERTIFICAZIONE rilasciata dal proprio Medico di Famiglia o dal Medico Vaccinatore di attestazione del diritto al differimento / esenzione dall’obbligo vaccinale a seguito di accertato pericolo per la salute (su modulistica ministeriale appositamente predisposta dal Ministero della Salute *), oppure CERTIFICAZIONE MEDICA e/o di altra PUBBLICA AUTORITÀ di assoluta e oggettiva impossibilità di sottoporsi a vaccinazione. È ammessa anche Dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in riferimento a stati, fatti o qualità personali idonei ad attestare la assoluta ed oggettiva impossibilità ad effettuare la vaccinazione Non è utilizzabile in sostituzione di certificazioni mediche o per stati, fatti o qualità personali relativi allo stato di salute. In quest’ultimo caso va allegata copia di valido documento di identità.
- RECAPITI presso cui l’interessato intende ricevere eventuali comunicazioni da parte della scrivente Azienda sociosanitaria.
Eventuali errori nella comunicazione dei dati (codice fiscale e identificativo della comunicazione dell'Agenzia delle entrate - Riscossione), oppure l’assenza della certificazione del medico di famiglia o del medico vaccinatore renderanno non processabile la richiesta.
- Dare notizia ad Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione della comunicazione di cui al punto precedente, con le modalità precisate dalla medesima Agenzia. https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/inosservanza-dellobbligo-vaccinale-procedimento-sanzionatorio-/
Attenzione: copia della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio sarà disponibile al soggetto interessato in un’apposita sezione dell’Area Riservata del portale WEB dell’Agenzia delle
entrate-Riscossione. Nella stessa sezione, l'interessato potrà informare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dell'avvenuta comunicazione all’ASL, territorialmente competente, dell’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.
La ASL1, verificata l’effettiva sussistenza delle condizioni, nel termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dalla comunicazione da parte degli interessati, previo eventuale contraddittorio , inserirà sul portale dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione l'insussistenza dell'obbligo vaccinale o l'impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.
Come inviare la comunicazione alla ASL1
- PEC:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (modalità preferenziale) - Recapito postale, al seguente indirizzo: ASL1 – Regione Liguria, via Aurelia Ponente n. 97 – 18038 Sanremo (Fraz. Bussana). In caso di invio postale, la documentazione sanitaria dovrà essere contenuta in una busta chiusa inserita nella busta di spedizione, riportando la dicitura "documentazione sanitaria"
In ogni caso va indicato nell’oggetto della comunicazione la dicitura: "PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER OBBLIGO VACCINALE Comunicazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale"
In caso di utilizzo dell’invio postale, e comunque in caso di errori nell’utilizzo dei mezzi di trasmissione sopra indicati, l’Azienda è manlevata da ogni responsabilità in caso di mancato recapito.
* Ai sensi del D.L. 44/2021, art. 4-quater comma 2 “L’obbligo …. non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal Medico di medicina generale dell’assistito o dal Medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.