Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili (alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, alberghi diffusi e condhotel). Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in aree idonee, delimitate ed attrezzate per fornire alloggio sia in proprie dotazioni, sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili (villaggi turistici, campeggi, aree di sosta e marina resort). Sono strutture ricettive extralberghiere le case per ferie, ostelli, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, agriturismi e ittiturismi. Sono strutture balneari gli stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, spiagge libere e spiagge asservite). Non sono strutture ricettive gli appartamenti ammobiliati a uso turistico (AAUT) ovvero le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o a contratti di locazione breve. A chi è destinato il servizio A tutti coloro che intendono attivare una struttura ricettiva alberghiera o extralberghiera o uno stabilimento balneare. La S.C. Igiene e Sanità Pubblica effettua valutazioni igienico sanitarie preventive finalizzate a parere preliminare sulla rispondenza o meno ai requisiti di legge dell'attività che si intende intraprendere, o su modifiche da effettuarsi su un'attività già in essere. Inoltre, è possibile, previo appuntamento telefonico, richiedere informazioni e ricevere indicazioni in relazione ai requisiti normativi necessari per lo svolgimento dell’attività.La Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica effettua la valutazione della documentazione presentata attraverso la SCIA e svolge attività di vigilanza durante la quale verifica il rispetto dei requisiti strutturali, edilizi e la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari di locali, arredi, attrezzature, dotazioni tecniche e procedure destinate allo svolgimento dell'attività. Come procedere Ogni operatore che intende avviare l’attività deve inviare allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Tale comunicazione, reperibile presso il S.U.A.P., deve essere integrata da un’autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico – sanitari di locali, impianti ed apparecchiature. La SCIA deve essere presentata anche nel caso di cambio di titolarità /ragione sociale, variazione significativa (con modifiche di struttura o di tipologia di attività) o cessazione di attività. Per il rilascio di parere preventivo presentare al protocollo generale Asl1, S.C. Igiene e Sanità Pubblica la richiesta per posta elettronica certificata (Pec), raccomandata a/r o consegnata a mano Cosa occorre (documenti e moduli) Nella Scia è necessario allegare la classificazione alberghiera rilasciata dall’Ufficio Turismo della Regione Liguria e, per gli aspetti di competenza igienico-sanitaria, comunicare e produrre le seguenti informazioni e documentazione: Generalità del richiedente Denominazione della ditta che intende esercitare l'attività Ubicazione dell'esercizio Recapito telefonico Planimetria dei locali redatta da un tecnico abilitato, in scala 1:100 indicante l'utilizzo dei singoli vani, la loro superficie e altezza e la disposizione degli arredi; Relazione sulla destinazione d'uso dei locali, sulle attrezzature e suppellettili presenti nonché di eventuali altre attività svolte all'interno della Struttura; Dichiarazione di idoneità urbanistica e igienico-sanitaria dei locali. L'attività può iniziare contestualmente alla presentazione della Scia. La sospensione e la cessazione dell'attività, il trasferimento della sede e il subingresso nell'attività, sono soggetti a comunicazione secondo quanto stabilito nel Regolamento Comunale. Per il rilascio del parere preventivo compilare una domanda su carta semplice corredata della seguente documentazione (vedi facsimile): Planimetria dei locali redatta da un tecnico abilitato, in scala 1:100 indicante l'utilizzo dei singoli vani, la loro superficie e altezza e la disposizione degli arredi Dichiarazione di idoneità urbanistica e igienico-sanitaria dei locali Pagamento diritti sanitari come previsto dal tariffario regionale: punto 33) parere igienico sanitario per l’autorizzazione all’apertura di strutture alberghiere alberghi classificati 5 stellefino a 10 camere € 383,00per ogni camera oltre le 10 € 23,00 alberghi classificati 4 stelle fino a 10 camere € 296,00per ogni camera oltre le 10 € 19,00 alberghi classificati 3 stelle fino a 10 camere € 209,00per ogni camera oltre le 10 € 19,00 alberghi classificati 2 stelle fino a 10 camere € 147,00per ogni camera oltre le 10 € 10,00 alberghi classificati 1 stella fino a 10 camere € 92,00per ogni camera oltre le 10 € 5,00 punto 34) parere igienico sanitario per l’autorizzazione all’apertura di strutture axtralberghiere di cui alla L.R. 13/92: case per ferie, affittacamere, case e appartamenti vacanze, alloggi agrituristiciper ogni ambiente € 92,00 ostelli per la gioventù, rifugi alpini e rifugi escursionistici:per ogni ambiente € 30,00 punto 35) parere igienico sanitario per il rilascio autorizzazione all’apertura e all’esercizio di complessi ricettivi all’aperto (miniaree di sosta, campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive annesse): complessi classificati a 4 stelle fino a 100 ospiti € 296,00oltre 100 ospiti € 409,00 complessi classificati a 3 stelle fino a 100 ospiti € 262,00oltre 100 ospiti € 352,00 complessi classificati a 2 stelle fino a 100 ospiti € 176,00oltre 100 ospiti € 238,00 complessi classificati a 1 stella (anche aree agrituristiche per tende e caravan)fino a 100 ospiti € 120,00oltre 100 ospiti € 176,00 Normativa di riferimento L. 20/02/2006 n. 96: disciplina dell’agriturismo L.R. 21/11/2007 n.37: disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo Regolamento Regionale 23/09/2008 n. 4: disposizione di attuazione della disciplina dell’attività agrituristica di cui alla LR 37/2007 Regolamento 30/01/2009 n. 2: disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (norma abrogata dall’art 72 c. 2) della LR 32/14 a decorrere dalla data di entrata in vigore di uno specifico regolamento in relazione alla materia disciplinata) Regolamento 13/03/2009 n. 3: disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (norma abrogata dall’art 72 c. 2) della LR 32/14 a decorrere dalla data di entrata in vigore di uno specifico regolamento in relazione alla materia disciplinata) L.R. 11/05/2009 n. 16: disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale Regolamento Regionale 19/02/2010 n. 1: modifiche e integrazioni al regolamento regionale 30 gennaio 2009 n. 2 (norma abrogata dall’art 72 c. 2) della LR 32/14 a decorrere dalla data di entrata in vigore di uno specifico regolamento in relazione alla materia disciplinata) Regolamento Regionale 23/02/2010 n. 3: disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (norma abrogata dall’art 72 c. 2) della LR 32/14 a decorrere dalla data di entrata in vigore di uno specifico regolamento in relazione alla materia disciplinata) Regolamento Regionale 21/01/2011 n. 1: disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (norma abrogata dall’art 72 c. 2) della LR 32/14 a decorrere dalla data di entrata in vigore di uno specifico regolamento in relazione alla materia disciplinata) D.G. 26/03/2015 n. 407: approvazione del documento "Disposizioni attuative delle strutture ricettive Marina Resort di cui alla LR 32/2014" L.R. n. 1 del 06/02/2024 "Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi" D.G.R. n.346 del 05/05/2017 "Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui ai Titoli IV e VI della l.r. 32/2014" L.R. n. 1 del 06/02/2024 "Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi" Dove e quando andare (sedi, orari) Sede di Bussana - via Aurelia 97 - tel. 0184 536 838Sede di Imperia - Palasalute - via L.Acquarone 9 - tel. 0183 537 620dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.
Ultima modifica: 22 Luglio 2025
Ultima modifica: 13 Febbraio 2024
Ultima modifica: 28 Agosto 2025
Ultima modifica: 07 Novembre 2022
Ultima modifica: 10 Aprile 2024
Ultima modifica: 27 Novembre 2024
Ultima modifica: 28 Maggio 2025
Ultima modifica: 13 Agosto 2025
Ultima modifica: 15 Febbraio 2024
Ultima modifica: 27 Febbraio 2024
Ultima modifica: 15 Luglio 2024
Ultima modifica: 27 Febbraio 2024
Parte venerdì 29 settembre 2023 la campagna di vaccinazione anti Covid-19, che sarà organizzata per step, partendo dalle categorie prioritarie indicate dal Ministero della Salute: ospiti e operatori sanitari delle strutture per lungodegenti (RSA e residenze protette) operatori ospedalieri dei setting ad alto rischio (es. quelli che ospitano pazienti emato-oncologici, soggetti ricoverati terapia intensiva, oltre a quelli individuati dalle Direzioni sanitarie di aziende e ospedali). Per questi soggetti la vaccinazione sarà somministrata e offerta attivamente senza prenotazione. A partire dal 16 ottobre 2023 la vaccinazione sarà offerta anche ai soggetti ‘immunocompromessi’ ovvero persone con marcata compromissione del sistema immunitario (es. pazienti in terapia immunosoppressiva, pazienti affetti da immunodeficienza congenite e acquisite, altri pazienti identificati dai medici curanti o medici specialisti), i quali potranno effettuare la prenotazione: su prenotovaccino.regione.liguria.it/ presso le farmacie presso i medici di medicina generale presso gli sportelli CUP chiamando il numero verde regionale CUP Vaccini 800 93 88 18 dalle 8 alle 18 Le altre categorie per cui la vaccinazione è raccomandata e che saranno coinvolte negli step successivi sono: popolazione over 80 tutti gli altri operatori sanitari fragili popolazione over 60 donne in gravidanza e allattamento.
Ultima modifica: 09 Agosto 2024
Ultima modifica: 16 Febbraio 2024
Ultima modifica: 26 Agosto 2024
Ultima modifica: 27 Febbraio 2024
La presenza delle fibre di amianto nell’ambiente comporta inevitabilmente dei danni a carico della salute, anche in presenza di pochi elementi fibrosi. E’ un agente cancerogeno. Particolarmente nocivo per la salute è il fibrocemento (meglio conosciuto come “eternit”), una mistura di amianto e cemento particolarmente friabile e quindi soggetta a danneggiamento o frantumazione. Il quadro normativo vigente non prevede l’obbligo di rimozione dei materiali contenenti amianto, ma il mantenimento di un idoneo stato di conservazione con adozione dei conseguenti adempimenti di manutenzione o bonifica da parte del proprietario del manufatto e/o del responsabile dell’attività. A chi è destinato il servizio A tutti i cittadini che evidenziano la presenza di coperture e/o altri materiali contenenti amianto (MCA). Come procedere Può essere presentata una segnalazione (vedi facsimile), indicando tutte le informazioni utili all’individuazione corretta del sito. Normativa di riferimento D. Lgs. 152/2006: Norme in materia ambientale D.M. Sanità 20/08/1999: Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della Legge 27 marzo 1992, n. 257 D.M. Sanità 06/09/1994: Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie D.P.R. 8/8/1994: Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Legge 27 marzo 1992, n. 257: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 Marzo 1992 numero 257" approvato dal Consiglio Regionale della Liguria in data 20 Dicembre 1996 con deliberazione numero 105 UNI/PdR 152.1:2023 MCA parte I, Valutazione dello stato di conservazione delle coperture e tamponamenti contenenti amianto in matrice cementizia. DD 3239/2012 Piano regionale Amianto - Modulistica di riferimento in ordine alla predisposizione dei piani di lavoro ed alle notifiche di intervento Burl xl n. 29 pag 475 punto 1 e 2 Autonotifica Dove e quando andare (sedi, orari) Sede di Bussana - via Aurelia 97 - tel. 0184 536 838Sede di Imperia - Palasalute - via L.Acquarone 9 - tel. 0183 537 620Sede di Ventimiglia - corso Genova 88 - tel 0184 534 966 - fax 0184 534 800 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.
Ultima modifica: 22 Luglio 2025
Ultima modifica: 09 Dicembre 2020
Ultima modifica: 14 Febbraio 2024
Ultima modifica: 27 Febbraio 2024